La nuova procedura del trapasso auto con rilascio del Documento Unico

Dal 6 maggio 2020 è possibile, a seguito della formalità di trapasso auto, ricevere il nuovo Documento Unico DU (vedi il fac-simile del Documento Unico di circolazione in pdf).

In realtà la nuova operatività sarà obbligatoria solo dal 1 giugno 2020, questa agenzia si è comunque attivata fin da subito per fornire un servizio migliore agli automobilisti.

Ma vediamo insieme come avviene ora la procedura del trapasso auto.

Prenotazione appuntamento

L’emergenza Covid-19, per evitare gli assembramenti, ci obbliga a utilizzare una modalità basata su appuntamento.

L’acquirente o il venditore ci deve contattare al telefono, email o WhatsApp e ci comunica quando sono più comodi per effettuare il trapasso auto.

Se non sono presenti appuntamenti a quella specifica ora, il cliente riceve conferma dell’appuntamento. Al contrario, se quella specifica ora è già impegnata, proponiamo di spostare l’appuntamento di 1 ora avanti o indietro, comunque sempre nella stessa giornata.

Insieme alla conferma dell’appuntamento inviamo anche l’elenco dei documenti necessari per la pratica e, se il cliente ci comunica anche il numero di targa, possiamo confermare il prezzo del trapasso auto.

Ricordiamo che è comunque possibile calcolare il prezzo del trapasso auto attraverso il nostro modulo gratuito, è però necessario conoscere gli elementi fiscali che ne determinano la tassazione.

In agenzia

Acquirente e venditore si presentano in agenzia all’ora concordata dell’appuntamento.

Verifica gravami

La prima operazione che viene effettuata è una verifica che sul veicolo non siano iscritti vincoli come il fermo amministrativo, ipoteche o sequestri.

Atto di vendita digitale

Quindi l’operatore dell’agenzia verifica l’identità dei soggetti ed effettua una fotocopia e una scansione dei documenti d’identità e del vecchio Certificato di proprietà cartaceo (se ancora presente).

Un altro operatore, nel frattempo, inserisce i dati del trapasso auto nel software gestionale di agenzia e prepara l’atto di vendita digitale.

Il venditore, attraverso un tablet munito di pennino, firma il documento di privacy richiesto dall’utilizzo della Firma Elettronica Avanzata FEA Grafometrica, quindi firma l’atto di vendita digitale del veicolo.

Il titolare dell’agenzia autentica la firma del venditore per mezzo di una Firma Digitale Remota FDR attraverso il codice OTP che riceve tramite SMS.

Istanza Unificata

Tocca quindi l’acquirente che, sempre attraverso il tablet, firma l’Istanza Unificata di richiesta della formalità, che sarà trasmessa al Ministero dei Trasporti.

Anche in questa occasione, il titolare dell’agenzia, sottoscrive anch’egli l’Istanza Unificata attraverso la propria FDR.

Fascicolo digitale

A questo punto, tutti i documenti firmati, insieme ai documenti d’identità di acquirente e venditore vanno a popolare il fascicolo digitale creato sul portale del trasporto (wwww.ilportaledeltrasporto.it).

Documento Unico

Il portale del trasporto, sempre tramite l’interazione con il software gestionale di agenzia, permette la stampa del nuovo Documento Unico DU.

A questo punto il trapasso auto è finito. L’acquirente del veicolo può uscire dall’agenzia con il documento che autorizza la circolazione e ne attesta la proprietà (funzione che prima era demandata al Certificato di proprietà).

Le operazioni dell’agenzia non terminano qui, vedremo di descriverle in un nuovo posto.

Documento Unico: Il trapasso Legge Dini è la prima pratica obbligatoria

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 3 del 11/02/2020, viene introdotta la prima formalità che deve essere obbligatoriamente gestita con la procedura Documento Unico:
Trasferimento di proprietà Legge Dini dei veicoli Autovettura A0 e Motociclo M0.

(Le Radiazioni per esportazione e per demolizione sono già diventate obbligatorie dal 01/01/2020)

La procedura Documento Unico prevede la totale digitalizzazione delle istanze e dei documenti.

Come per i trapassi normali, anche per i trapassi Legge Dini l’atto di vendita può essere prodotto in due forme:

Atto cartaceo da dematerializzare
Viene stampato come è avvenuto fino a ora (cartaceo) e il venditore può firmare l’atto di vendita davanti al funzionario comunale.

A questo punto l’agenzia di pratiche auto, abilitata Sportello Telematico dell’Automobilista, deve presentarlo telematicamente al PRA per essere dematerializzato.

Ottenuta la “verifica di conformità”, l’atto di vendita, ora digitale, può essere trascritto attraverso la procedura Documento Unico.

La verifica di conformità può richiedere qualche giorno.

Atto nativo digitale
Il venditore firma nell’agenzia STA utilizzando una Firma Elettronica Avanzata, Grafometrica.

Non avrà la necessità di munirsi di una firma digitale personale. Invece di firmare su un atto di vendita cartaceo, firmerà su un tablet apposito, in grado di visualizzare l’atto e di far apporre la firma (normale) per mezzo di una pennino.

L’atto di vendita nativo digitale è immediatamente trascrivibile e si potranno stampare on-line i documenti definitivi.

Roberto Pedrocchi

Il trapasso auto con firma digitale

Nel mese di giugno è iniziata la fase propedeutica per arrivare al documento unico di circolazione e di proprietà.
A partire da questi giorni, le agenzie abilitate quali Sportello Telematico dell’Automobilista STA, possono richiedere il rilascio della Firma Digitale Remota FDR.

La FDR è necessaria per autenticare gli atti di vendita digitali dei trapassi auto.
I titolari dello STA potranno autenticare un atto di vendita nativo digitale e trasmetterlo al Sistema Informatico del Ministero dei Trasporti, senza la necessità di produrre un documento cartaceo.

Tutte le FDR rilasciate andranno a popolare il nuovo Registro digitale degli autenticatori e sottoscrittori.

Il titolare dello STA potrà utilizzare la sua FDR non solo per autenticare gli atti di vendita ma anche per firmare digitalmente il fascicolo digitale.
Il fascicolo digitale, oltre al nuovo atto di vendita nativo digitale, conterrà anche le autocertificazioni dell’acquirente del veicolo e tutti gli altri documenti necessari anche oggi per effettuare un trapasso auto.

Al contrario del titolare STA, che utilizzera la FDR, il cliente-venditore dovrà firmare l’atto di vendita digitale per mezzo di una Firma Elettronica Avanzata FEA.
Il venditore non avrà la necessità di munirsi di una firma digitale, semplicemente invece di firmare su un atto di vendita cartaceo, firmerà su un table apposito, in grado di visualizzare l’atto e di far apporre la firma (normale) per mezzo di una pennino.

Il rilascio di un unico documento, al posto delle vecchie Carte di circolazione e del Certificato di Proprietà CDP, non è quindi la novità più importante.
La vera innovazione risiede nel processo interamente digitale che permetterà la vendita e la trascrizione on-line del trapasso auto.