Radiazione per esportazione all’estero

Quando un veicolo viene venduto per essere immatricolato all’estero è necessario effettuare la pratica di Radiazione per esportazione.

Con questa pratica il veicolo da esportare viene cancellato dagli archivi del PRA e della Motorizzazione ed è pronto per ottenere una nuova targa in un altro paese della UE oppure extra UE.

L’articolo 103 del Codice della Strada così recita:

Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99.

In pratica la cancellazione dei veicoli per esportazione potrà avvenire purché il veicolo sia in regola con gli obblighi della revisione periodica, rispetto all’immatricolazione o all’ultima revisione effettuata.

Il vecchio articolo, modificato dalla legge di conversione 120/2020 (in vigore dal 15/09/2020), prevedeva una condizione più severa.
Il veicolo doveva essere stato sottoposto a revisione al massimo nei 6 mesi precedenti la richiesta di cancellazione.

Naturalmente, se il veicolo è stato oggetto di un grave sinistro stradale, che ha determinato l’obbligo di una revisione straordinaria, non può essere radiato per esportazione.

Inoltre, si conferma l’impossibilità di procedere alla cancellazione per esportazione in presenza di vincoli e gravami, ivi inclusi i fermi amministrativi.

Dal 15 settembre 2020, la richiesta di cessazione dalla circolazione è presentata solo attraverso le nuove procedure DL98 (Documento Unico), utilizzando esclusivamente il “modello unificato” e viene emesso un Documento Unico non valido per la circolazione.

Il DU emesso riporterà una dicitura specifica:
MARCA OPERATIVA 99/PROV/999999 VEICOLO CESSATO DALLA CIRCOLAZIONE PER DEFINITIVA ESPORTAZIONE IN PAESE FACENTE/NON FACENTE PARTE DELLA U.E. (PAESE DI DESTINAZIONE)

Il veicolo, a questo punto potrà essere condotto all’estero trasportato su un autocarro bisarca.

I documento necessari per la pratica di Radiazione per esportazione sono:

  • Carta di circolazione (libretto)
  • Certificato di proprietà
  • Targhe
  • Carta d’identità e codice fiscale

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