Nazionalizzazione veicolo proveniente da un paese UE

Anche la pratica di nazionalizzazione dei veicolo provenienti dall’estero ha subito una radicale evoluzione delle procedure informatiche che portano al rilascio della targa italiana.

Il Decreto Legislativo 98/2017 sul Documento Unico di circolazione e di proprietà, ha ricompreso anche le operazioni di nazionalizzazione dei veicoli nuovi e usati, oggetto di acquisto intracomunitario, tra le pratiche che devono essere effettuate, obbligatoriamente, con questa procedura.

I codici assegnati a queste pratiche sono:

  • C11701 Nazionalizzazione veicolo usato UE
  • C11702 Nazionalizzazione Minivoltura veicolo usato UE
  • C11801 Nazionalizzazione veicolo nuovo UE

In questo articolo vedremo di trattare in particolare i veicoli provenienti dall’Unione Europea, importati direttamente da una persona fisica (privato), che si è recato personalmente all’estero ed ha acquistato un veicolo da un privato oppure da un concessionario estero.

Il veicolo proveniente dall’estero deve essere in regola con gli obblighi di revisione e deve essere stato radiato per esportazione dal paese di provenienza.

Per quanto riguarda la revisione si applicano le regole italiane che sono valide in tutta Europa.
La prima revisione deve essere effettuata dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione, le successive dopo 2 anni dall’ultima revisione effettuata.

I documenti esteri di circolazione devono essere accompagnati dalla Scheda tecnica rilasciata costruttore del veicolo. E’ possibile ottenerla attraverso la rete ufficiale dei concessionari.

La prima operazione che effettua l’agenzia è il censimento del veicolo nel sistema di interscambio dei dati tra DTT e Agenzia delle Entrate: Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria.

Il proprietario/acquirente deve presentarsi presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale, esibendo in originale la documentazione che attesti l’acquisto del veicolo in altro Stato Membro dell’Unione Europea e che detto veicolo possa considerarsi bene usato.

All’istanza deve essere allegata:

  • Documentazione relativa al pagamento del veicolo, in originale; nel caso di pagamento in contanti, per somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, l’apposita dichiarazione di trasferimento di denaro contante ai sensi del D.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, art. 3;
  • Pratica di censimento già trasmesso al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i trasporti;
  • Copia del documento d’identità del cedente comunitario, se persona fisica, non soggetto passivo IVA.

In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate provvede alla comunicazione dell’esito positivo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i trasporti, al fine di consentire l’immatricolazione del veicolo senza che sia necessario il versamento dell’imposta mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

A questo punto l’agenzia provvede alla scansione dei documenti di circolazione e di proprietà esteri che vengono inviati, esclusivamente in modalità digitale, all’Ufficio della Motorizzazione Civile.
Lo strumento utilizzato è il fascicolo digitale che gli ufficio della Motorizzazione sono in grado di visualizzare attraverso il Portale del trasporto.

Insieme ai documenti esteri è necessario inserire nel fascicolo digitale anche:

  • Istanza Unificata firmata dal proprietario/acquirente
  • Documento d’identità del proprietario/acquirente
  • Fattura di acquisto estera

Il funzionario dell’Ufficio della Motorizzazione esamina il fascicolo digitale quindi assegna al veicolo un omologazione oppure un codice di Esemplare Unico.
E’ possibile che il codice di omologazione di riferimento sia individuato e segnalato anche dall’agenzia di pratiche auto.
La ricerca dell’omologazione può essere effettuata attraverso l’utilizzo delle funzionalità di queste mappe:

  • OMEO (esplosione verso il dettaglio OLEU)
  • OLEU (RD Righe Descrittive / EU Omologazione Europea)
  • OMFT/OMNZ (ricerca vecchie omologazioni)
  • OMIQ (dettaglio OM)
  • IDTC (ricerca COC)
  • OMCO (popola OLEU partendo da un COC)

L’UMC visualizza la lista dei fascicoli trasmessi, che quindi necessitano di Preconvalida.
Se reputa la documentazione conforme puo’, dopo aver evaso tutti le azioni previste per il codice pratica sulle applicazione preposte, rendere la pratica Pre-convalida.
A questo punto il fascicolo passa allo stato “Preconvalidato”, stato che permette all’agenzia di proseguire con la Presentazione della Pratica.

A questo punto l’agenzia è autorizzata a targare il veicolo, ma, prima di procedere, deve verificare nel Sistema Informativo Schengen, SIS II, se il veicolo sia stato rubato, sottratto o smarrito.
In caso di esito negativo delle verifiche (non è stata trovata alcuna segnalazione per il veicolo) l’Agenzia visualizzerà il seguente messaggio: “Nulla osta alla immatricolazione”.

Tutti questi passaggi richiedono un tempo medio di esecuzione di circa 20gg lavorativi durante i quali il veicolo non può circolare.

Effettuata la nazionalizzazione con targa italiana, l’Ufficio della Motorizzazione Civile ha la facoltà di effettuare dei controlli successivi, anche a campione.

Radiazione per esportazione all’estero

Quando un veicolo viene venduto per essere immatricolato all’estero è necessario effettuare la pratica di Radiazione per esportazione.

Con questa pratica il veicolo da esportare viene cancellato dagli archivi del PRA e della Motorizzazione ed è pronto per ottenere una nuova targa in un altro paese della UE oppure extra UE.

L’articolo 103 del Codice della Strada così recita:

Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99.

In pratica la cancellazione dei veicoli per esportazione potrà avvenire purché il veicolo sia in regola con gli obblighi della revisione periodica, rispetto all’immatricolazione o all’ultima revisione effettuata.

Il vecchio articolo, modificato dalla legge di conversione 120/2020 (in vigore dal 15/09/2020), prevedeva una condizione più severa.
Il veicolo doveva essere stato sottoposto a revisione al massimo nei 6 mesi precedenti la richiesta di cancellazione.

Naturalmente, se il veicolo è stato oggetto di un grave sinistro stradale, che ha determinato l’obbligo di una revisione straordinaria, non può essere radiato per esportazione.

Inoltre, si conferma l’impossibilità di procedere alla cancellazione per esportazione in presenza di vincoli e gravami, ivi inclusi i fermi amministrativi.

Dal 15 settembre 2020, la richiesta di cessazione dalla circolazione è presentata solo attraverso le nuove procedure DL98 (Documento Unico), utilizzando esclusivamente il “modello unificato” e viene emesso un Documento Unico non valido per la circolazione.

Il DU emesso riporterà una dicitura specifica:
MARCA OPERATIVA 99/PROV/999999 VEICOLO CESSATO DALLA CIRCOLAZIONE PER DEFINITIVA ESPORTAZIONE IN PAESE FACENTE/NON FACENTE PARTE DELLA U.E. (PAESE DI DESTINAZIONE)

Il veicolo, a questo punto potrà essere condotto all’estero trasportato su un autocarro bisarca.

I documento necessari per la pratica di Radiazione per esportazione sono:

  • Carta di circolazione (libretto)
  • Certificato di proprietà
  • Targhe
  • Carta d’identità e codice fiscale

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