Nazionalizzazione veicolo proveniente da un paese UE

Anche la pratica di nazionalizzazione dei veicolo provenienti dall’estero ha subito una radicale evoluzione delle procedure informatiche che portano al rilascio della targa italiana.

Il Decreto Legislativo 98/2017 sul Documento Unico di circolazione e di proprietà, ha ricompreso anche le operazioni di nazionalizzazione dei veicoli nuovi e usati, oggetto di acquisto intracomunitario, tra le pratiche che devono essere effettuate, obbligatoriamente, con questa procedura.

I codici assegnati a queste pratiche sono:

  • C11701 Nazionalizzazione veicolo usato UE
  • C11702 Nazionalizzazione Minivoltura veicolo usato UE
  • C11801 Nazionalizzazione veicolo nuovo UE

In questo articolo vedremo di trattare in particolare i veicoli provenienti dall’Unione Europea, importati direttamente da una persona fisica (privato), che si è recato personalmente all’estero ed ha acquistato un veicolo da un privato oppure da un concessionario estero.

Il veicolo proveniente dall’estero deve essere in regola con gli obblighi di revisione e deve essere stato radiato per esportazione dal paese di provenienza.

Per quanto riguarda la revisione si applicano le regole italiane che sono valide in tutta Europa.
La prima revisione deve essere effettuata dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione, le successive dopo 2 anni dall’ultima revisione effettuata.

I documenti esteri di circolazione devono essere accompagnati dalla Scheda tecnica rilasciata costruttore del veicolo. E’ possibile ottenerla attraverso la rete ufficiale dei concessionari.

La prima operazione che effettua l’agenzia è il censimento del veicolo nel sistema di interscambio dei dati tra DTT e Agenzia delle Entrate: Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria.

Il proprietario/acquirente deve presentarsi presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale, esibendo in originale la documentazione che attesti l’acquisto del veicolo in altro Stato Membro dell’Unione Europea e che detto veicolo possa considerarsi bene usato.

All’istanza deve essere allegata:

  • Documentazione relativa al pagamento del veicolo, in originale; nel caso di pagamento in contanti, per somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, l’apposita dichiarazione di trasferimento di denaro contante ai sensi del D.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, art. 3;
  • Pratica di censimento già trasmesso al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i trasporti;
  • Copia del documento d’identità del cedente comunitario, se persona fisica, non soggetto passivo IVA.

In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate provvede alla comunicazione dell’esito positivo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i trasporti, al fine di consentire l’immatricolazione del veicolo senza che sia necessario il versamento dell’imposta mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

A questo punto l’agenzia provvede alla scansione dei documenti di circolazione e di proprietà esteri che vengono inviati, esclusivamente in modalità digitale, all’Ufficio della Motorizzazione Civile.
Lo strumento utilizzato è il fascicolo digitale che gli ufficio della Motorizzazione sono in grado di visualizzare attraverso il Portale del trasporto.

Insieme ai documenti esteri è necessario inserire nel fascicolo digitale anche:

  • Istanza Unificata firmata dal proprietario/acquirente
  • Documento d’identità del proprietario/acquirente
  • Fattura di acquisto estera

Il funzionario dell’Ufficio della Motorizzazione esamina il fascicolo digitale quindi assegna al veicolo un omologazione oppure un codice di Esemplare Unico.
E’ possibile che il codice di omologazione di riferimento sia individuato e segnalato anche dall’agenzia di pratiche auto.
La ricerca dell’omologazione può essere effettuata attraverso l’utilizzo delle funzionalità di queste mappe:

  • OMEO (esplosione verso il dettaglio OLEU)
  • OLEU (RD Righe Descrittive / EU Omologazione Europea)
  • OMFT/OMNZ (ricerca vecchie omologazioni)
  • OMIQ (dettaglio OM)
  • IDTC (ricerca COC)
  • OMCO (popola OLEU partendo da un COC)

L’UMC visualizza la lista dei fascicoli trasmessi, che quindi necessitano di Preconvalida.
Se reputa la documentazione conforme puo’, dopo aver evaso tutti le azioni previste per il codice pratica sulle applicazione preposte, rendere la pratica Pre-convalida.
A questo punto il fascicolo passa allo stato “Preconvalidato”, stato che permette all’agenzia di proseguire con la Presentazione della Pratica.

A questo punto l’agenzia è autorizzata a targare il veicolo, ma, prima di procedere, deve verificare nel Sistema Informativo Schengen, SIS II, se il veicolo sia stato rubato, sottratto o smarrito.
In caso di esito negativo delle verifiche (non è stata trovata alcuna segnalazione per il veicolo) l’Agenzia visualizzerà il seguente messaggio: “Nulla osta alla immatricolazione”.

Tutti questi passaggi richiedono un tempo medio di esecuzione di circa 20gg lavorativi durante i quali il veicolo non può circolare.

Effettuata la nazionalizzazione con targa italiana, l’Ufficio della Motorizzazione Civile ha la facoltà di effettuare dei controlli successivi, anche a campione.

Radiazione per esportazione all’estero

Quando un veicolo viene venduto per essere immatricolato all’estero è necessario effettuare la pratica di Radiazione per esportazione.

Con questa pratica il veicolo da esportare viene cancellato dagli archivi del PRA e della Motorizzazione ed è pronto per ottenere una nuova targa in un altro paese della UE oppure extra UE.

L’articolo 103 del Codice della Strada così recita:

Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99.

In pratica la cancellazione dei veicoli per esportazione potrà avvenire purché il veicolo sia in regola con gli obblighi della revisione periodica, rispetto all’immatricolazione o all’ultima revisione effettuata.

Il vecchio articolo, modificato dalla legge di conversione 120/2020 (in vigore dal 15/09/2020), prevedeva una condizione più severa.
Il veicolo doveva essere stato sottoposto a revisione al massimo nei 6 mesi precedenti la richiesta di cancellazione.

Naturalmente, se il veicolo è stato oggetto di un grave sinistro stradale, che ha determinato l’obbligo di una revisione straordinaria, non può essere radiato per esportazione.

Inoltre, si conferma l’impossibilità di procedere alla cancellazione per esportazione in presenza di vincoli e gravami, ivi inclusi i fermi amministrativi.

Dal 15 settembre 2020, la richiesta di cessazione dalla circolazione è presentata solo attraverso le nuove procedure DL98 (Documento Unico), utilizzando esclusivamente il “modello unificato” e viene emesso un Documento Unico non valido per la circolazione.

Il DU emesso riporterà una dicitura specifica:
MARCA OPERATIVA 99/PROV/999999 VEICOLO CESSATO DALLA CIRCOLAZIONE PER DEFINITIVA ESPORTAZIONE IN PAESE FACENTE/NON FACENTE PARTE DELLA U.E. (PAESE DI DESTINAZIONE)

Il veicolo, a questo punto potrà essere condotto all’estero trasportato su un autocarro bisarca.

I documento necessari per la pratica di Radiazione per esportazione sono:

  • Carta di circolazione (libretto)
  • Certificato di proprietà
  • Targhe
  • Carta d’identità e codice fiscale

Contattaci subito per la tua Radiazione per esportazione all’estero.

La nuova procedura del trapasso auto con rilascio del Documento Unico

Dal 6 maggio 2020 è possibile, a seguito della formalità di trapasso auto, ricevere il nuovo Documento Unico DU (vedi il fac-simile del Documento Unico di circolazione in pdf).

In realtà la nuova operatività sarà obbligatoria solo dal 1 giugno 2020, questa agenzia si è comunque attivata fin da subito per fornire un servizio migliore agli automobilisti.

Ma vediamo insieme come avviene ora la procedura del trapasso auto.

Prenotazione appuntamento

L’emergenza Covid-19, per evitare gli assembramenti, ci obbliga a utilizzare una modalità basata su appuntamento.

L’acquirente o il venditore ci deve contattare al telefono, email o WhatsApp e ci comunica quando sono più comodi per effettuare il trapasso auto.

Se non sono presenti appuntamenti a quella specifica ora, il cliente riceve conferma dell’appuntamento. Al contrario, se quella specifica ora è già impegnata, proponiamo di spostare l’appuntamento di 1 ora avanti o indietro, comunque sempre nella stessa giornata.

Insieme alla conferma dell’appuntamento inviamo anche l’elenco dei documenti necessari per la pratica e, se il cliente ci comunica anche il numero di targa, possiamo confermare il prezzo del trapasso auto.

Ricordiamo che è comunque possibile calcolare il prezzo del trapasso auto attraverso il nostro modulo gratuito, è però necessario conoscere gli elementi fiscali che ne determinano la tassazione.

In agenzia

Acquirente e venditore si presentano in agenzia all’ora concordata dell’appuntamento.

Verifica gravami

La prima operazione che viene effettuata è una verifica che sul veicolo non siano iscritti vincoli come il fermo amministrativo, ipoteche o sequestri.

Atto di vendita digitale

Quindi l’operatore dell’agenzia verifica l’identità dei soggetti ed effettua una fotocopia e una scansione dei documenti d’identità e del vecchio Certificato di proprietà cartaceo (se ancora presente).

Un altro operatore, nel frattempo, inserisce i dati del trapasso auto nel software gestionale di agenzia e prepara l’atto di vendita digitale.

Il venditore, attraverso un tablet munito di pennino, firma il documento di privacy richiesto dall’utilizzo della Firma Elettronica Avanzata FEA Grafometrica, quindi firma l’atto di vendita digitale del veicolo.

Il titolare dell’agenzia autentica la firma del venditore per mezzo di una Firma Digitale Remota FDR attraverso il codice OTP che riceve tramite SMS.

Istanza Unificata

Tocca quindi l’acquirente che, sempre attraverso il tablet, firma l’Istanza Unificata di richiesta della formalità, che sarà trasmessa al Ministero dei Trasporti.

Anche in questa occasione, il titolare dell’agenzia, sottoscrive anch’egli l’Istanza Unificata attraverso la propria FDR.

Fascicolo digitale

A questo punto, tutti i documenti firmati, insieme ai documenti d’identità di acquirente e venditore vanno a popolare il fascicolo digitale creato sul portale del trasporto (wwww.ilportaledeltrasporto.it).

Documento Unico

Il portale del trasporto, sempre tramite l’interazione con il software gestionale di agenzia, permette la stampa del nuovo Documento Unico DU.

A questo punto il trapasso auto è finito. L’acquirente del veicolo può uscire dall’agenzia con il documento che autorizza la circolazione e ne attesta la proprietà (funzione che prima era demandata al Certificato di proprietà).

Le operazioni dell’agenzia non terminano qui, vedremo di descriverle in un nuovo posto.

Documento Unico: Il trapasso Legge Dini è la prima pratica obbligatoria

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 3 del 11/02/2020, viene introdotta la prima formalità che deve essere obbligatoriamente gestita con la procedura Documento Unico:
Trasferimento di proprietà Legge Dini dei veicoli Autovettura A0 e Motociclo M0.

(Le Radiazioni per esportazione e per demolizione sono già diventate obbligatorie dal 01/01/2020)

La procedura Documento Unico prevede la totale digitalizzazione delle istanze e dei documenti.

Come per i trapassi normali, anche per i trapassi Legge Dini l’atto di vendita può essere prodotto in due forme:

Atto cartaceo da dematerializzare
Viene stampato come è avvenuto fino a ora (cartaceo) e il venditore può firmare l’atto di vendita davanti al funzionario comunale.

A questo punto l’agenzia di pratiche auto, abilitata Sportello Telematico dell’Automobilista, deve presentarlo telematicamente al PRA per essere dematerializzato.

Ottenuta la “verifica di conformità”, l’atto di vendita, ora digitale, può essere trascritto attraverso la procedura Documento Unico.

La verifica di conformità può richiedere qualche giorno.

Atto nativo digitale
Il venditore firma nell’agenzia STA utilizzando una Firma Elettronica Avanzata, Grafometrica.

Non avrà la necessità di munirsi di una firma digitale personale. Invece di firmare su un atto di vendita cartaceo, firmerà su un tablet apposito, in grado di visualizzare l’atto e di far apporre la firma (normale) per mezzo di una pennino.

L’atto di vendita nativo digitale è immediatamente trascrivibile e si potranno stampare on-line i documenti definitivi.

Roberto Pedrocchi

Il trapasso auto con firma digitale

Nel mese di giugno è iniziata la fase propedeutica per arrivare al documento unico di circolazione e di proprietà.
A partire da questi giorni, le agenzie abilitate quali Sportello Telematico dell’Automobilista STA, possono richiedere il rilascio della Firma Digitale Remota FDR.

La FDR è necessaria per autenticare gli atti di vendita digitali dei trapassi auto.
I titolari dello STA potranno autenticare un atto di vendita nativo digitale e trasmetterlo al Sistema Informatico del Ministero dei Trasporti, senza la necessità di produrre un documento cartaceo.

Tutte le FDR rilasciate andranno a popolare il nuovo Registro digitale degli autenticatori e sottoscrittori.

Il titolare dello STA potrà utilizzare la sua FDR non solo per autenticare gli atti di vendita ma anche per firmare digitalmente il fascicolo digitale.
Il fascicolo digitale, oltre al nuovo atto di vendita nativo digitale, conterrà anche le autocertificazioni dell’acquirente del veicolo e tutti gli altri documenti necessari anche oggi per effettuare un trapasso auto.

Al contrario del titolare STA, che utilizzera la FDR, il cliente-venditore dovrà firmare l’atto di vendita digitale per mezzo di una Firma Elettronica Avanzata FEA.
Il venditore non avrà la necessità di munirsi di una firma digitale, semplicemente invece di firmare su un atto di vendita cartaceo, firmerà su un table apposito, in grado di visualizzare l’atto e di far apporre la firma (normale) per mezzo di una pennino.

Il rilascio di un unico documento, al posto delle vecchie Carte di circolazione e del Certificato di Proprietà CDP, non è quindi la novità più importante.
La vera innovazione risiede nel processo interamente digitale che permetterà la vendita e la trascrizione on-line del trapasso auto.

Trapasso auto e bollo auto, a chi spetta il pagamento?

Con questo post cerchiamo di chiarire chi, dove e quando va pagato il bollo auto di un veicolo che è stato oggetto di trapasso auto.

Cominciamo col dire che, in caso di trapasso auto, tutte le ricevute del bollo auto già pagate, devono essere conservate dal venditore.
La regione titolare del tributo, in caso di verifiche e controlli, chiederà l’esibizione delle ricevute a chi era tenuto al pagamento, cioè il venditore.
L’acquirente del veicolo dovrà provvedere da qui in avanti. Non è responsabile e non sarà mai chiamato in causa per eventuali mancati pagamenti del venditore.

CHI E’ TENUTO AL PAGAMENTO?

In linea generale, regione Lombardia, considera obbligato, chi risulta proprietario il primo giorno utile per il pagamento.
Che significa?
Tutti i bolli auto (tasse automobilistiche) hanno una data di decorrenza (partenza) e una data di scadenza.
La data di scadenza, sulle ricevute, è indicata solo con mese/anno (per esempio 07/2019). Il pagamento del bollo auto di effettua il mese successivo alla scadenza (nel nostro esempio nel mese di agosto 2019).

Quindi, il primo giorno utile per il pagamento è il primo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Nel nostro esempio, se il bollo auto ha scadenza 07/2019, il primo giorno utile per il pagamento è il 01/08/2019.

Regione Lombardia controllerà negli archivi del PRA chi è proprietario questo singolo giorno e si aspetterà da lui il pagamento del bollo auto.

QUANDO BISOGNA PAGARE?

Per semplificare le cose cercheremo di rappresentare tutte le possibili casistiche:

Trapasso auto effettuato il mese precedente (o prima) della scadenza del bollo auto
L’acquirente del veicolo dovrà effettuare il pagamento del bollo auto nel mese successivo alla scadenza.

Trapasso auto effettuato nello stesso mese di scadenza del bollo auto

Se il trapasso auto viene fatto nel mese di scadenza del bollo, il soggetto tenuto al pagamento è l’acquirente del veicolo e il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo.
Nel nostro esempio, il trapasso auto viene effettuato nel mese di luglio 2019, il veicolo ha scadenza del bollo 07/2019, l’acquirente dovrà pagare il bollo auto entro il 31/08/2019.

Trapasso auto effettuato il primo giorno del mese successivo alla scadenza del bollo auto

Il soggetto tenuto al pagamento è l’acquirente del veicolo e il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese.
Nel nostro esempio, il trapasso auto viene effettuato il 01/08/2019, il veicolo ha scadenza del bollo 07/2019, l’acquirente dovrà pagare il bollo auto entro il 31/08/2019.

Trapasso auto effettuato dal secondo giorno (o dopo) del mese successivo alla scadenza del bollo auto

Il soggetto tenuto al pagamento è il venditore del veicolo e il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese.
L’acquirente dovrà pagare il proprio bollo auto dalla scadenza successiva.
Nel nostro esempio, il trapasso auto viene effettuato il 02/08/2019 (o dopo), il veicolo ha scadenza del bollo 07/2019. Il venditore dovrà pagare il bollo auto entro il 31/08/2019 (nuova scadenza 07/2020), l’acquirente dovrà pagare il proprio bollo nel mese di agosto 2020.

DOVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO?

Le agenzie di pratiche (come la nostra) sono gli unici soggetti in grado di verificare la decorrenza e la scadenza di tutti i bolli auto.
Siamo anche gli unici in grado di verificare l’esatta data nella quale è stato effettuato il trapasso auto per verificare chi è il soggetto tenuto al pagamento.

Conosci una soluzione più comoda e sicura per pagare il bollo auto?

Pagamento del Bollo Auto per veicoli in leasing

La Legge n.125 del 06 agosto 2015 ha introdotto importanti novità in merito alla Tassa Automobilistica di veicoli acquistati in leasing.

Infatti, è stato chiarito che, in caso di locazione finanziaria, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica diventa esclusivamente l’utilizzatore.

E’ stato inoltre specificato che la regione beneficiaria della tassa automobilistica è quella dove ha la residenza l’utilizzatore (e non la sede del leasing come in passato).

Per riassumere le tasse auto con termine utile di pagamento compreso tra il 15/08/2009 e il 14/08/2015 devono essere pagate dall’utilizzatore a favore della regione dove ha sede la società di leasing.
Le tasse auto con termine utile di pagamento dal 15/08/2015 in poi devono essere pagate dall’utilizzatore a favore della propria regione di residenza.

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Questo post è stato pubblicato la prima volta il 02/09/2015 su G+

Come pagare una multa a Milano Affori

Chi commette un’infrazione può pagare la sanzione prevista con un importo ridotto del 30% ma solo se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione, notificazione o dal ricevimento dell’accertamento di infrazione.

Quindi è possibile pagare in modalità ridotta:

  • Verbale di contestazione
  • Accertamento di infrazione
  • Verbale d’accertamento d’infrazione

Per esempio è possibile pagare la multa per divieto di sosta, posta sul parabrezza.
In questo caso il trasgressore può pagare unicamente l’importo della sanzione senza ulteriori costi (come quelli di notifica).
Il pagamento deve comunque avvenire entro i 5 giorni successivi alla data indicata sul foglietto del verbale.

Trascorsi i 5 giorni, previsti per il pagamento, l’infrazione verrà spedita presso l’abitazione del proprietario, tramite un verbale d’accertamento d’infrazione.
Questo verbale viene recapitato tramite raccomandata del servizio postale e si riferisce per esempio:

  • Alle infrazioni per transito sulle corsie riservate o Zone a Traffico Limitato rilevato con telecamera
  • Alle violazioni della sosta quando non vengono pagate nei primi 5 giorni.

Anche in questo caso è possibile usufruire della riduzione della sanzione del 30%, ma sempre se il pagamento è effettuato entro cinque giorni.
Naturalmente il totale da pagare sarà aumentato dalle spese di notifica (normalmente da 7 a 10 Euro).

Il pagamento delle sanzioni al Codice della strada, anche in modalità ridotta, è possibile anche nelle agenzie di pratiche auto del gruppo Sermetra (come la nostra 😉 )

Questo post è stato pubblicato la prima volta il 01/02/2018 su G+

Auto a guida autonoma – Circoleranno con la targa prova e contrassegno

Con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 70 del 28.02.2018, sono state dettate le regole per circolare con un veicolo a guida autonoma.

Per prima cosa sarà necessario chiedere l’autorizzazione alla Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’autorizzazione può essere richiesta solo al costruttore del veicolo o agli istituti universitari ed enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni sui veicoli.

Sull’autorizzazione andranno indicati i nominativi dei supervisori.
Il supervisore è colui che deve essere sempre presente a bordo del veicolo e che, a prescindere dal grado di automazione esistente, deve essere sempre in grado di assumere il controllo del veicolo, ogni qual volta se ne presenti la necessità.
Il supervisore è quindi il responsabile della circolazione del veicolo in qualsiasi modalità operativa, ovvero anche nel caso in cui le tecnologie di guida automatiche siano inserite e assumano il pieno controllo.

Il ruolo di supervisore può essere rivestito solo dal titolare di una patente idonea, per la classe del veicolo da condurre, che si deve possedere da almeno cinque anni.

I veicoli così autorizzati, per circolare durante l’attività sperimentale, dovranno richiedere una targa prova (d.P.R. n. 474 del 2001).
Inoltre dovranno esporre, sul lato anteriore e posteriore, un contrassegno speciale che permetterà di riconoscerle a colpo d’occhio.

Questo post è stato pubblicato la prima volta il 26/06/2018 su G+

Hai aggiornato il libretto di circolazione per un intestazione temporanea?

Fino a ieri, per cancellare un’intestazione temporanea (per esempio per comodato d’uso) prima della scadenza, dovevi richiedere il duplicato della Carta di Circolazione.

A partire dal 12 settembre 2016, invece, sarà possibile richiedere un Tagliando di aggiornamento della Carta di Circolazione per chiusura anticipata del contratto di intestazione temporanea (risparmiando l’importo di una marca da bollo).

Questa procedura è applicabile quando il veicolo torna nella disponibilità del proprietario (solo in questo caso).

Se invece devi effettuare il trapasso auto, sarà necessario richiedere il duplicato della Carta di circolazione. Alla spesa per il trapasso auto sarà necessario aggiungere ulteriori € 110,00 IVA compresa.

Questo post è stato pubblicato la prima volta il 09/09/2016 su G+