Tagliando veicolo storico per ottenere l’esenzione bollo auto in Regione Lombardia

Con la Risoluzione 1/2021 Regione Lombardia ha modificato le modalità per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) dei veicoli storici.
Protocollo A1.2021.0452557 del 04/11/2021

Fino al 31/12/2021 la regione riconosceva il diritto all’esenzione totale a seguito dell’iscrizione del veicolo in uno dei Registri storici riconosciuti.
Erano gli stessi Registri storici a comunicare alla regione l’elenco delle targhe che avevano diritto di usufruire dell’esenzione.

Regione Lombardia ha confermato l’applicazione dell’esenzione totale (altre regioni applicano solo una riduzione al 50%), ma ha modificato le modalità per ottenerla.
Dal 01/01/2022 sarà necessario aggiornare la Carta di circolazione / Documento Unico con il Tagliando veicolo storico.

Lo Sportello Telematico dell’Automobilista STA può stampare on-line il Tagliando veicolo storico utilizzando la procedura Prenotamotorizzazione con causale 23.
Effettuata la stampa, il sistema informativo della Motorizzazione comunicherà l’avvenuto aggiornamento alla Regione Lombardia.

Per ottenere il Tagliando di aggiornamento veicolo storico, il proprietario deve disporre di un Certificato di rilevanza storica collezionistica rilasciato da:
ASI
STORICO LANCIA
ITALIANO FIAT
ITALIANO ALFA ROMEO
STORICO FMI

E’ importante considerare che l’esenzione avrà effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di stampa del Tagliando, quindi dall’anno successivo.

Le esenzioni riconosciute fino al 31/12/2021 mantengono la loro validità fino al primo passaggio di proprietà.

Trapasso auto e bollo auto, a chi spetta il pagamento?

Con questo post cerchiamo di chiarire chi, dove e quando va pagato il bollo auto di un veicolo che è stato oggetto di trapasso auto.

Cominciamo col dire che, in caso di trapasso auto, tutte le ricevute del bollo auto già pagate, devono essere conservate dal venditore.
La regione titolare del tributo, in caso di verifiche e controlli, chiederà l’esibizione delle ricevute a chi era tenuto al pagamento, cioè il venditore.
L’acquirente del veicolo dovrà provvedere da qui in avanti. Non è responsabile e non sarà mai chiamato in causa per eventuali mancati pagamenti del venditore.

CHI E’ TENUTO AL PAGAMENTO?

In linea generale, regione Lombardia, considera obbligato, chi risulta proprietario il primo giorno utile per il pagamento.
Che significa?
Tutti i bolli auto (tasse automobilistiche) hanno una data di decorrenza (partenza) e una data di scadenza.
La data di scadenza, sulle ricevute, è indicata solo con mese/anno (per esempio 07/2019). Il pagamento del bollo auto di effettua il mese successivo alla scadenza (nel nostro esempio nel mese di agosto 2019).

Quindi, il primo giorno utile per il pagamento è il primo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Nel nostro esempio, se il bollo auto ha scadenza 07/2019, il primo giorno utile per il pagamento è il 01/08/2019.

Regione Lombardia controllerà negli archivi del PRA chi è proprietario questo singolo giorno e si aspetterà da lui il pagamento del bollo auto.

QUANDO BISOGNA PAGARE?

Per semplificare le cose cercheremo di rappresentare tutte le possibili casistiche:

Trapasso auto effettuato il mese precedente (o prima) della scadenza del bollo auto
L’acquirente del veicolo dovrà effettuare il pagamento del bollo auto nel mese successivo alla scadenza.

Trapasso auto effettuato nello stesso mese di scadenza del bollo auto

Se il trapasso auto viene fatto nel mese di scadenza del bollo, il soggetto tenuto al pagamento è l’acquirente del veicolo e il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo.
Nel nostro esempio, il trapasso auto viene effettuato nel mese di luglio 2019, il veicolo ha scadenza del bollo 07/2019, l’acquirente dovrà pagare il bollo auto entro il 31/08/2019.

Trapasso auto effettuato il primo giorno del mese successivo alla scadenza del bollo auto

Il soggetto tenuto al pagamento è l’acquirente del veicolo e il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese.
Nel nostro esempio, il trapasso auto viene effettuato il 01/08/2019, il veicolo ha scadenza del bollo 07/2019, l’acquirente dovrà pagare il bollo auto entro il 31/08/2019.

Trapasso auto effettuato dal secondo giorno (o dopo) del mese successivo alla scadenza del bollo auto

Il soggetto tenuto al pagamento è il venditore del veicolo e il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese.
L’acquirente dovrà pagare il proprio bollo auto dalla scadenza successiva.
Nel nostro esempio, il trapasso auto viene effettuato il 02/08/2019 (o dopo), il veicolo ha scadenza del bollo 07/2019. Il venditore dovrà pagare il bollo auto entro il 31/08/2019 (nuova scadenza 07/2020), l’acquirente dovrà pagare il proprio bollo nel mese di agosto 2020.

DOVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO?

Le agenzie di pratiche (come la nostra) sono gli unici soggetti in grado di verificare la decorrenza e la scadenza di tutti i bolli auto.
Siamo anche gli unici in grado di verificare l’esatta data nella quale è stato effettuato il trapasso auto per verificare chi è il soggetto tenuto al pagamento.

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Pagamento del Bollo Auto per veicoli in leasing

La Legge n.125 del 06 agosto 2015 ha introdotto importanti novità in merito alla Tassa Automobilistica di veicoli acquistati in leasing.

Infatti, è stato chiarito che, in caso di locazione finanziaria, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica diventa esclusivamente l’utilizzatore.

E’ stato inoltre specificato che la regione beneficiaria della tassa automobilistica è quella dove ha la residenza l’utilizzatore (e non la sede del leasing come in passato).

Per riassumere le tasse auto con termine utile di pagamento compreso tra il 15/08/2009 e il 14/08/2015 devono essere pagate dall’utilizzatore a favore della regione dove ha sede la società di leasing.
Le tasse auto con termine utile di pagamento dal 15/08/2015 in poi devono essere pagate dall’utilizzatore a favore della propria regione di residenza.

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Questo post è stato pubblicato la prima volta il 02/09/2015 su G+

Il fermo amministrativo non interrompe più il pagamento del bollo auto

Per i periodi d’imposta che iniziano dal 1 settembre 2017 in poi, il fermo amministrativo non viene più riconosciuto dalla regione Lombardia come evento che interrompe l’obbligo di pagamento del bollo auto.

Infatti, con la Legge regionale 10 agosto 2017 n. 22, Regione Lombardia ha stabilito che il fermo amministrativo, disposto ai sensi dell’art. 86 del D.p.r. 602/1973 (fermo fiscale), non interrompe l’obbligo al pagamento della tassa automobilistica.

Tale disposizione è applicabile a partire dai periodi d’imposta aventi decorrenza 09/2017, con la conservazione delle scadenze assegnate al bollo auto al momento dell’iscrizione del fermo amministrativo.

Per esempio nel caso in cui la periodicità del tuo bollo auto è maggio – aprile, il pagamento sarà dovuto a decorrere dal mese di maggio 2018.

Puoi rivolgerti a questa agenzia per sapere quando dovrai ricominciare a pagare il tuo bollo auto.

Questo post è stato pubblicato la prima volta il 11/10/2017 su G+