Trapasso auto: La presenza dell’acquirente è obbligatoria?

La presenza dell’acquirente del veicolo, per effettuare un trapasso auto, non è sempre indispensabile. Cerchiamo di capire quando è possibile che non si presenti nello Sportello Telematico dell’Automobilista STA.

Purtroppo un fenomeno abbastanza recente è quello delle intestazioni fittizie.
Vengono effettuati dei trapassi auto a favore di persone che accettano di intestarsi il veicolo anche se l’effettivo utilizzatore sarà un altro soggetto.
Spesso sono soggetti nullatenenti che non saranno quindi in grado di fare fronte alle proprie responsabilità per eventuali sanzioni al codice della strada o sinistri stradali.

Anche per arginare questi fenomeni, le norme che regolano l’attività dello Sportello Telematico dell’Automobilista STA, prescrivono che lo stesso, esegua una le operazioni previste solo dopo avere “accertata l’identità del richiedente”.

In caso di trapasso auto il richiedente l’operazione non può che essere individuato nell’acquirente del veicolo in quanto è lui che beneficerà dell’operazione ed è sempre l’acquirente che è tenuto al pagamento delle imposte dovute.

Quindi l’acquirente del veicolo deve essere sempre presente nell’ufficio dello STA? Non necessariamente.
Il titolare dello STA ha l’obbligo di accertarsi dell’effettiva esistenza del soggetto acquirente e della sua volontà a eseguire l’operazione.
Questo non significa che deve vederlo fisicamente in quanto può utilizzare altre modalità per adempiere a quest’obbligo.

Facciamo alcuni esempi che accadono abbastanza frequentemente:
Il coniuge (marito) può chiedere che il trapasso auto sia effettuato a favore della moglie o di entrambi. Dovrà presentare, oltre al proprio documento, anche l’originale del documento d’identità della moglie.
La circostanza che siano realmente sposati dovrà potersi leggere sul documento d’identità oppure su altro documento presentato (per esempio uno stato di famiglia).

Allo stesso modo, il padre può chiedere che sia effettuato un trapasso auto a favore del figlio, presentando l’originale del documento d’identità di quest’ultimo (avranno lo stesso cognome).
La madre dovrà dimostrare il rapporto di parentela anche attraverso l’indicazione del cognome del coniuge sul proprio documento d’identità.

Una società può effettuare il trapasso dell’auto aziendale a favore del proprio dipendente dimostrando il legame lavorativo con l’azienda, per esempio con una fotocopia della busta paga.

Trapasso auto e bollo auto, a chi spetta il pagamento?

Con questo post cerchiamo di chiarire chi, dove e quando va pagato il bollo auto di un veicolo che è stato oggetto di trapasso auto.

Cominciamo col dire che, in caso di trapasso auto, tutte le ricevute del bollo auto già pagate, devono essere conservate dal venditore.
La regione titolare del tributo, in caso di verifiche e controlli, chiederà l’esibizione delle ricevute a chi era tenuto al pagamento, cioè il venditore.
L’acquirente del veicolo dovrà provvedere da qui in avanti. Non è responsabile e non sarà mai chiamato in causa per eventuali mancati pagamenti del venditore.

CHI E’ TENUTO AL PAGAMENTO?

In linea generale, regione Lombardia, considera obbligato, chi risulta proprietario il primo giorno utile per il pagamento.
Che significa?
Tutti i bolli auto (tasse automobilistiche) hanno una data di decorrenza (partenza) e una data di scadenza.
La data di scadenza, sulle ricevute, è indicata solo con mese/anno (per esempio 07/2019). Il pagamento del bollo auto di effettua il mese successivo alla scadenza (nel nostro esempio nel mese di agosto 2019).

Quindi, il primo giorno utile per il pagamento è il primo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Nel nostro esempio, se il bollo auto ha scadenza 07/2019, il primo giorno utile per il pagamento è il 01/08/2019.

Regione Lombardia controllerà negli archivi del PRA chi è proprietario questo singolo giorno e si aspetterà da lui il pagamento del bollo auto.

QUANDO BISOGNA PAGARE?

Per semplificare le cose cercheremo di rappresentare tutte le possibili casistiche:

Trapasso auto effettuato il mese precedente (o prima) della scadenza del bollo auto
L’acquirente del veicolo dovrà effettuare il pagamento del bollo auto nel mese successivo alla scadenza.

Trapasso auto effettuato nello stesso mese di scadenza del bollo auto

Se il trapasso auto viene fatto nel mese di scadenza del bollo, il soggetto tenuto al pagamento è l’acquirente del veicolo e il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo.
Nel nostro esempio, il trapasso auto viene effettuato nel mese di luglio 2019, il veicolo ha scadenza del bollo 07/2019, l’acquirente dovrà pagare il bollo auto entro il 31/08/2019.

Trapasso auto effettuato il primo giorno del mese successivo alla scadenza del bollo auto

Il soggetto tenuto al pagamento è l’acquirente del veicolo e il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese.
Nel nostro esempio, il trapasso auto viene effettuato il 01/08/2019, il veicolo ha scadenza del bollo 07/2019, l’acquirente dovrà pagare il bollo auto entro il 31/08/2019.

Trapasso auto effettuato dal secondo giorno (o dopo) del mese successivo alla scadenza del bollo auto

Il soggetto tenuto al pagamento è il venditore del veicolo e il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese.
L’acquirente dovrà pagare il proprio bollo auto dalla scadenza successiva.
Nel nostro esempio, il trapasso auto viene effettuato il 02/08/2019 (o dopo), il veicolo ha scadenza del bollo 07/2019. Il venditore dovrà pagare il bollo auto entro il 31/08/2019 (nuova scadenza 07/2020), l’acquirente dovrà pagare il proprio bollo nel mese di agosto 2020.

DOVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO?

Le agenzie di pratiche (come la nostra) sono gli unici soggetti in grado di verificare la decorrenza e la scadenza di tutti i bolli auto.
Siamo anche gli unici in grado di verificare l’esatta data nella quale è stato effettuato il trapasso auto per verificare chi è il soggetto tenuto al pagamento.

Conosci una soluzione più comoda e sicura per pagare il bollo auto?