Trapasso auto e bollo auto, a chi spetta il pagamento?

Con questo post cerchiamo di chiarire chi, dove e quando va pagato il bollo auto di un veicolo che è stato oggetto di trapasso auto.

Cominciamo col dire che, in caso di trapasso auto, tutte le ricevute del bollo auto già pagate, devono essere conservate dal venditore.
La regione titolare del tributo, in caso di verifiche e controlli, chiederà l’esibizione delle ricevute a chi era tenuto al pagamento, cioè il venditore.
L’acquirente del veicolo dovrà provvedere da qui in avanti. Non è responsabile e non sarà mai chiamato in causa per eventuali mancati pagamenti del venditore.

CHI E’ TENUTO AL PAGAMENTO?

In linea generale, regione Lombardia, considera obbligato, chi risulta proprietario il primo giorno utile per il pagamento.
Che significa?
Tutti i bolli auto (tasse automobilistiche) hanno una data di decorrenza (partenza) e una data di scadenza.
La data di scadenza, sulle ricevute, è indicata solo con mese/anno (per esempio 07/2019). Il pagamento del bollo auto di effettua il mese successivo alla scadenza (nel nostro esempio nel mese di agosto 2019).

Quindi, il primo giorno utile per il pagamento è il primo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Nel nostro esempio, se il bollo auto ha scadenza 07/2019, il primo giorno utile per il pagamento è il 01/08/2019.

Regione Lombardia controllerà negli archivi del PRA chi è proprietario questo singolo giorno e si aspetterà da lui il pagamento del bollo auto.

QUANDO BISOGNA PAGARE?

Per semplificare le cose cercheremo di rappresentare tutte le possibili casistiche:

Trapasso auto effettuato il mese precedente (o prima) della scadenza del bollo auto
L’acquirente del veicolo dovrà effettuare il pagamento del bollo auto nel mese successivo alla scadenza.

Trapasso auto effettuato nello stesso mese di scadenza del bollo auto

Se il trapasso auto viene fatto nel mese di scadenza del bollo, il soggetto tenuto al pagamento è l’acquirente del veicolo e il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo.
Nel nostro esempio, il trapasso auto viene effettuato nel mese di luglio 2019, il veicolo ha scadenza del bollo 07/2019, l’acquirente dovrà pagare il bollo auto entro il 31/08/2019.

Trapasso auto effettuato il primo giorno del mese successivo alla scadenza del bollo auto

Il soggetto tenuto al pagamento è l’acquirente del veicolo e il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese.
Nel nostro esempio, il trapasso auto viene effettuato il 01/08/2019, il veicolo ha scadenza del bollo 07/2019, l’acquirente dovrà pagare il bollo auto entro il 31/08/2019.

Trapasso auto effettuato dal secondo giorno (o dopo) del mese successivo alla scadenza del bollo auto

Il soggetto tenuto al pagamento è il venditore del veicolo e il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese.
L’acquirente dovrà pagare il proprio bollo auto dalla scadenza successiva.
Nel nostro esempio, il trapasso auto viene effettuato il 02/08/2019 (o dopo), il veicolo ha scadenza del bollo 07/2019. Il venditore dovrà pagare il bollo auto entro il 31/08/2019 (nuova scadenza 07/2020), l’acquirente dovrà pagare il proprio bollo nel mese di agosto 2020.

DOVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO?

Le agenzie di pratiche (come la nostra) sono gli unici soggetti in grado di verificare la decorrenza e la scadenza di tutti i bolli auto.
Siamo anche gli unici in grado di verificare l’esatta data nella quale è stato effettuato il trapasso auto per verificare chi è il soggetto tenuto al pagamento.

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Pagamento del Bollo Auto per veicoli in leasing

La Legge n.125 del 06 agosto 2015 ha introdotto importanti novità in merito alla Tassa Automobilistica di veicoli acquistati in leasing.

Infatti, è stato chiarito che, in caso di locazione finanziaria, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica diventa esclusivamente l’utilizzatore.

E’ stato inoltre specificato che la regione beneficiaria della tassa automobilistica è quella dove ha la residenza l’utilizzatore (e non la sede del leasing come in passato).

Per riassumere le tasse auto con termine utile di pagamento compreso tra il 15/08/2009 e il 14/08/2015 devono essere pagate dall’utilizzatore a favore della regione dove ha sede la società di leasing.
Le tasse auto con termine utile di pagamento dal 15/08/2015 in poi devono essere pagate dall’utilizzatore a favore della propria regione di residenza.

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Questo post è stato pubblicato la prima volta il 02/09/2015 su G+

Come pagare una multa a Milano Affori

Chi commette un’infrazione può pagare la sanzione prevista con un importo ridotto del 30% ma solo se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione, notificazione o dal ricevimento dell’accertamento di infrazione.

Quindi è possibile pagare in modalità ridotta:

  • Verbale di contestazione
  • Accertamento di infrazione
  • Verbale d’accertamento d’infrazione

Per esempio è possibile pagare la multa per divieto di sosta, posta sul parabrezza.
In questo caso il trasgressore può pagare unicamente l’importo della sanzione senza ulteriori costi (come quelli di notifica).
Il pagamento deve comunque avvenire entro i 5 giorni successivi alla data indicata sul foglietto del verbale.

Trascorsi i 5 giorni, previsti per il pagamento, l’infrazione verrà spedita presso l’abitazione del proprietario, tramite un verbale d’accertamento d’infrazione.
Questo verbale viene recapitato tramite raccomandata del servizio postale e si riferisce per esempio:

  • Alle infrazioni per transito sulle corsie riservate o Zone a Traffico Limitato rilevato con telecamera
  • Alle violazioni della sosta quando non vengono pagate nei primi 5 giorni.

Anche in questo caso è possibile usufruire della riduzione della sanzione del 30%, ma sempre se il pagamento è effettuato entro cinque giorni.
Naturalmente il totale da pagare sarà aumentato dalle spese di notifica (normalmente da 7 a 10 Euro).

Il pagamento delle sanzioni al Codice della strada, anche in modalità ridotta, è possibile anche nelle agenzie di pratiche auto del gruppo Sermetra (come la nostra 😉 )

Questo post è stato pubblicato la prima volta il 01/02/2018 su G+

Auto a guida autonoma – Circoleranno con la targa prova e contrassegno

Con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 70 del 28.02.2018, sono state dettate le regole per circolare con un veicolo a guida autonoma.

Per prima cosa sarà necessario chiedere l’autorizzazione alla Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’autorizzazione può essere richiesta solo al costruttore del veicolo o agli istituti universitari ed enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni sui veicoli.

Sull’autorizzazione andranno indicati i nominativi dei supervisori.
Il supervisore è colui che deve essere sempre presente a bordo del veicolo e che, a prescindere dal grado di automazione esistente, deve essere sempre in grado di assumere il controllo del veicolo, ogni qual volta se ne presenti la necessità.
Il supervisore è quindi il responsabile della circolazione del veicolo in qualsiasi modalità operativa, ovvero anche nel caso in cui le tecnologie di guida automatiche siano inserite e assumano il pieno controllo.

Il ruolo di supervisore può essere rivestito solo dal titolare di una patente idonea, per la classe del veicolo da condurre, che si deve possedere da almeno cinque anni.

I veicoli così autorizzati, per circolare durante l’attività sperimentale, dovranno richiedere una targa prova (d.P.R. n. 474 del 2001).
Inoltre dovranno esporre, sul lato anteriore e posteriore, un contrassegno speciale che permetterà di riconoscerle a colpo d’occhio.

Questo post è stato pubblicato la prima volta il 26/06/2018 su G+

Hai aggiornato il libretto di circolazione per un intestazione temporanea?

Fino a ieri, per cancellare un’intestazione temporanea (per esempio per comodato d’uso) prima della scadenza, dovevi richiedere il duplicato della Carta di Circolazione.

A partire dal 12 settembre 2016, invece, sarà possibile richiedere un Tagliando di aggiornamento della Carta di Circolazione per chiusura anticipata del contratto di intestazione temporanea (risparmiando l’importo di una marca da bollo).

Questa procedura è applicabile quando il veicolo torna nella disponibilità del proprietario (solo in questo caso).

Se invece devi effettuare il trapasso auto, sarà necessario richiedere il duplicato della Carta di circolazione. Alla spesa per il trapasso auto sarà necessario aggiungere ulteriori € 110,00 IVA compresa.

Questo post è stato pubblicato la prima volta il 09/09/2016 su G+

Il fermo amministrativo non interrompe più il pagamento del bollo auto

Per i periodi d’imposta che iniziano dal 1 settembre 2017 in poi, il fermo amministrativo non viene più riconosciuto dalla regione Lombardia come evento che interrompe l’obbligo di pagamento del bollo auto.

Infatti, con la Legge regionale 10 agosto 2017 n. 22, Regione Lombardia ha stabilito che il fermo amministrativo, disposto ai sensi dell’art. 86 del D.p.r. 602/1973 (fermo fiscale), non interrompe l’obbligo al pagamento della tassa automobilistica.

Tale disposizione è applicabile a partire dai periodi d’imposta aventi decorrenza 09/2017, con la conservazione delle scadenze assegnate al bollo auto al momento dell’iscrizione del fermo amministrativo.

Per esempio nel caso in cui la periodicità del tuo bollo auto è maggio – aprile, il pagamento sarà dovuto a decorrere dal mese di maggio 2018.

Puoi rivolgerti a questa agenzia per sapere quando dovrai ricominciare a pagare il tuo bollo auto.

Questo post è stato pubblicato la prima volta il 11/10/2017 su G+

E’ obbligatorio attaccare il tagliando adesivo del trapasso auto sulla Carta di circolazione?

Alcuni clienti, in particolare i commercianti autorizzati di veicoli, preferiscono non attaccare il tagliando di aggiornamento, con il nominativo dell’ultimo proprietario, sulla Carta di circolazione (libretto).
La motivazione di tale atteggiamento è che non vogliono “far figurare troppi proprietari” che avrebbe evidentemente un impatto negativo sul possibile acquirente.

Ma è possibile non attaccare il tagliando adesivo?

La risposta è no. Una volta emesso un tagliando di aggiornamento della Carta di circolazione questo diventa parte integrante della stessa.
In altre parole, la Carta di circolazione senza il suo tagliando è come un documento a cui manca una metà in quanto distrutta/stracciata.

Come per tutti i documenti incompleti, in mancanza di uno o più tagliandi di aggiornamento, deve essere richiesto un duplicato della Carta di circolazione per deterioramento.
La nuova Carta di circolazione non conterrà tutte le risultanze derivanti dai vari aggiornamenti che si sono succeduti nel tempo, ma solo l’ultimo evento (l’ultima revisione, l’ultimo proprietario ecc.).

Gli organi di polizia stradale possono sanzionare la mancanza del tagliando di aggiornamento?
No, non possono contestare l’art.94 comma 4 del Codice della strada se l’aggiornamento è stato correttamente richiesto, ma possono chiedere che venga portata in visione la Carta di circolazione con il tagliando attaccato, oppure il duplicato della stessa.

Questo post è stato pubblicato la prima volta su G+ in data 26/09/2018

Trapasso auto senza il libretto

E’ possibile effettuare il trapasso auto senza la Carta di circolazione (libretto) in quanto smarrita ma non ancora ricevuta?
La risposta è no, ma forse non è quella definitiva 😉 Vediamo di capirci di più.

Quando si smarrisce la Carta di circolazione (libretto) di un’auto o di una moto bisogna sporgere denuncia presso gli organi di Pubblica sicurezza (Polizia e Carabinieri).
Gli stessi trasmetteranno i dati dell’evento all’Ufficio Centrale Operativo UCO tramite il CED del Ministero dei trasporti.
L’UCO stamperà la nuova Carta di circolazione e la spedirà all’indirizzo di residenza dell’intestatario del veicolo.

Questa operazione si completa in circa 60-90 giorni e fino alla ricezione della nuova Carta di circolazione non è possibile effettuare il trapasso auto.

Però gli Sportello Telematico dell’Automobilista STA possono emettere on-line la Carta di circolazione smarrita permettendo quindi di vendere l’autovettura.
Gli STA possono stampare la nuova Carta di circolazione solo se l’UCO non ha già emesso il nuovo libretto (non possono esserci in giro 2 documenti uguali).

Quindi se devi fare il passaggio di proprietà di un veicolo sprovvisto della Carta di circolazione in quanto smarrita, dovrai rivolgerti ad uno STA (come il nostro).
L’agenzia STA verificherà che l’UCO non abbia già emesso la nuova Carta di circolazione
L’agenzia STA stamperà on-line il duplicato della Carta di circolazione
A questo punto sarà possibile effettuare il trapasso auto

La spesa da affrontare per ottenere il duplicato on-line della Carta di circolazione smarrita è di circa 80-100€ e sono normalmente a carico del venditore.
Mentre la spesa per il passaggio di proprietà dipende dalla potenza del motore (kw).

Il trapasso ciclomotore

Cominciamo con la definizione di ciclomotore per il codice della strada:
a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote o veicoli a tre ruote aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:
1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:
1.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50cc se a combustione interna, oppure
1.2) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:
2.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50cc se ad accensione comandata, oppure
2.2) la cui potenza massima netta è inferiore a uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure
2.3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

A questi vanno aggiunti i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg e la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h.

Gli scooter con cilindrata superiore a 50cc (per esempio tutti i 125cc) non sono ciclomotori bensì motocicli.

I ciclomotori, compresi i quadricicli leggeri, sono muniti di una targa rettangolare (più piccola di quella dei motocicli) e del Certificato di circolazione (che è molto simile alla Carta di circolazione delle moto e delle auto).
Non sono iscritti al PRA e quindi non hanno il Certificato di proprietà.

Come si effettua il trapasso di un ciclomotore?

Le operazioni da fare sono 2 e possono essere eseguite nella stessa giornata

1) Certificato di sospensione
Il venditore deve firmare la richiesta di un certificato di sospensione dalla circolazione del ciclomotore per passaggio di proprietà.
I documenti necessari:

  • Originale del Certificato di circolazione
  • Originale di un documento d’identità e codice fiscale
  • Originale del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)

2) Duplicato del Certificato di circolazione
L’acquirente firmerà la richiesta di rilascio di un duplicato del Certificato di circolazione a proprio nome.
Il sistema informatico della Motorizzazione controllerà se l’acquirente ha già una targa disponibile, in caso negativo gli assegnerà una nuova targa.
I documenti necessari:

  • Originale di un documento d’identità e codice fiscale
  • Originale del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)

Entrambe le operazioni devono essere richieste presso un Centro servizi motorizzazione (come il nostro).
Il nuovo Certificato di circolazione e la nuova targa vengono consegnati subito.

Ora che conosci i documenti necessari, calcola il costo del trapasso di un ciclomotore.

Il trapasso auto quando il venditore non può muoversi

Devo acquistare un veicolo da un venditore che si trova impossibilitato a muoversi. Come posso fare il trapasso auto?
Naturalmente stiamo parlando di cittadini in condizioni di disagio per motivi di salute.

Cominciamo col dire che gli Sportelli Telematici dell’Automobilista STA privati, come le agenzie di pratiche auto (comprese quelle a marchio ACI), non possono autenticare la firma del venditore all’esterno del proprio ufficio.
Se qualcuno vi dice che può recarsi presso l’abitazione del venditore, probabilmente vi sta truffando in quanto il PRA non avrebbe difficoltà ad annullare il trapasso auto in quanto l’atto è nullo.

La limitazione sul “luogo” dove è possibile autenticare la firma è stata recentemente confermata anche da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

In questo caso è quindi necessario procedere scegliendo tra:

Procura a vendere del Notaio
Un notaio può recarsi presso l’abitazione del venditore per autenticare una procura a vendere a favore di un altro soggetto (per esempio a favore del figlio).
Con la procura a vendere il procuratore può sostituirsi al venditore. Può quindi recarsi, insieme all’acquirente, presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista STA e concludere il trapasso auto.

Servizi a domicilio del PRA di Milano
Il PRA di Milano, per cittadini in condizioni di disagio, effettua un servizio a domicilio presso l’abitazione del venditore.
E’ necessario contattare l’ufficio e presentare i certificati medici che giustificano l’esigenza di intervento.
Un funzionario pubblico, previo appuntamento, si recherà quindi presso l’abitazione del venditore.

Se al contrario, il soggetto impossibilitato a muoversi è l’acquirente del veicolo puoi leggere il seguente post:
Trapasso auto: La presenza dell’acquirente è obbligatoria?