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Cos’è il trapasso auto Legge Dini?
I commercianti autorizzati di veicoli possono trascrivere un atto di vendita a loro favore usufruendo di un’agevolazione sui costi del trapasso auto.
Infatti per mezzo della Legge Dini non pagano l’Imposta Provinciale di Trascrizione IPT (la tassa che più incide sul costo del trapasso auto) e hanno diritto a una riduzione sugli emolumenti PRA.
Cosa serve per ottenere l’agevolazione?
Condizione necessaria è che, sulla Camera di commercio dell’impresa, sia presente l’attività di COMMERCIO AUTOVEICOLI.
Il PRA verificherà la presenza di questa dicitura attraverso un collegamento telematico con il Registro delle imprese.
Come si richiede l’agevolazione?
Sarà l’agenzia, Sportello Telematico dell’Automobilista STA, che in fase di presentazione della formalità di trapasso auto, richiederà l’esenzione dal pagamento dell’IPT e gli emolumenti ridotti.
E’ possibile utilizzare un veicolo intestato con la Legge Dini?
No, i veicoli che hanno usufruito di questa agevolazione sono destinati alla vendita. Non possono essere utilizzati.
Un trapasso auto Legge Dini è sicuro come uno normale?
Si, si tratta di un normale trapasso auto che usufruisce solo di una riduzione sui costi di trascrizione. Per tutti gli altri aspetti, compreso le responsabilità, è esattamente uguale a tutti gli altri.
Come vengono aggiornati i documenti del veicolo?
Per un trapasso auto Legge Dini viene rilasciato un Certificato di minivoltura e la fotocopia della Carta di circolazione oppure del Documento Unico precedente.
Trapasso auto: La presenza dell’acquirente è obbligatoria?
La presenza dell’acquirente del veicolo, per effettuare un trapasso auto, non è sempre indispensabile. Cerchiamo di capire quando è possibile che non si presenti nello Sportello Telematico dell’Automobilista STA.
Purtroppo un fenomeno abbastanza recente è quello delle intestazioni fittizie.
Vengono effettuati dei trapassi auto a favore di persone che accettano di intestarsi il veicolo anche se l’effettivo utilizzatore sarà un altro soggetto.
Spesso sono soggetti nullatenenti che non saranno quindi in grado di fare fronte alle proprie responsabilità per eventuali sanzioni al codice della strada o sinistri stradali.
Anche per arginare questi fenomeni, le norme che regolano l’attività dello Sportello Telematico dell’Automobilista STA, prescrivono che lo stesso, esegua una le operazioni previste solo dopo avere “accertata l’identità del richiedente”.
In caso di trapasso auto il richiedente l’operazione non può che essere individuato nell’acquirente del veicolo in quanto è lui che beneficerà dell’operazione ed è sempre l’acquirente che è tenuto al pagamento delle imposte dovute.
Quindi l’acquirente del veicolo deve essere sempre presente nell’ufficio dello STA? Non necessariamente.
Il titolare dello STA ha l’obbligo di accertarsi dell’effettiva esistenza del soggetto acquirente e della sua volontà a eseguire l’operazione.
Questo non significa che deve vederlo fisicamente in quanto può utilizzare altre modalità per adempiere a quest’obbligo.
Facciamo alcuni esempi che accadono abbastanza frequentemente:
Il coniuge (marito) può chiedere che il trapasso auto sia effettuato a favore della moglie o di entrambi. Dovrà presentare, oltre al proprio documento, anche l’originale del documento d’identità della moglie.
La circostanza che siano realmente sposati dovrà potersi leggere sul documento d’identità oppure su altro documento presentato (per esempio uno stato di famiglia).
Allo stesso modo, il padre può chiedere che sia effettuato un trapasso auto a favore del figlio, presentando l’originale del documento d’identità di quest’ultimo (avranno lo stesso cognome).
La madre dovrà dimostrare il rapporto di parentela anche attraverso l’indicazione del cognome del coniuge sul proprio documento d’identità.
Una società può effettuare il trapasso dell’auto aziendale a favore del proprio dipendente dimostrando il legame lavorativo con l’azienda, per esempio con una fotocopia della busta paga.
Il trapasso auto in presenza di comproprietari
Anche se non è una casistica frequente, è possibile effettuare il trapasso auto tra 2 soggetti che sono già proprietari. In pratica il venditore cede l’intera sua proprietà all’altro comproprietario.
Il comproprietario cedente sarà il Venditore, l’Acquirente del veicolo sarà il comproprietario che rimane (anche se già proprietario).
L’Istanza Unificata (la richiesta inoltrata al Ministero dei Trasporti), deve essere firmata dal comproprietario che rimane.
Se ancora presente, deve essere riconsegnato il Certificato Di Proprietà cartaceo.
Altra casistica poco frequente è quando a vendere è solo 1 dei 2 comproprietari.
In questo caso il venditore cede l’intera sua proprietà a un terzo soggetto (non al comproprietario già presente).
In questo caso il comproprietario cedente sarà il Venditore, i soggetti Acquirenti saranno il nuovo acquirente e il comproprietario che rimane.
L’Istanza Unificata deve essere firmata sia dal nuovo acquirente che dal comproprietario che rimane (possono firmare entrambi sulla stessa richiesta).
Può accadere che le compagnie di assicurazione richiedono una specifica sequenza di intestatari. Per i comproprietari è possibile decidere quale nominativo deve apparire per primo sul Documento Unico.
Anche in questo caso, se ancora presente, deve essere riconsegnato il Certificato Di Proprietà cartaceo.
La spesa da affrontare è quella di un “normale” trapasso auto. Calcola il costo del tuo trapasso auto.
Trapasso auto per cessione quota parte
Nella pratica di trapasso auto per cessione di quota parte, il venditore rimane comproprietario del veicolo (cede appunto una quota, non l’intera proprietà).
Questa pratica è spesso utilizzata per usufruire di agevolazioni/riduzioni sull’assicurazione.
Premettiamo che, per i beni mobili registrati non esistono le percentuali di proprietà. Tutti i proprietari lo sono in egual misura.
Per tale ragione il Documento Unico non riporta le percentuali di proprietà e non è possibile che uno stesso soggetto compaia più volte.
Per questa pratica è possibile utilizzare un Atto di vendita nativo digitale. Deve essere firmato dal proprietario del veicolo (VENDITORE).
Sull’Atto di vendita sarà presente l’indicazione: CESSIONE DI QUOTA PARTE.
I soggetti ACQUIRENTE saranno, oltre al nuovo acquirente, anche il soggetto che è già proprietario. Anche L’Istanza Unificata firmata dagli acquirenti, deve riportare l’indicazione CESSIONE DI QUOTA PARTE.
La spesa da affrontare è quella di un normale trapasso auto. Calcola il costo del tuo trapasso auto.
E’ possibile circolare con un veicolo con targa estera?
Spoiler: Dal 19/03/2022 è possibile ma è necessario registrarsi al REVE.
Facciamo un passo indietro.
Con il DL 113/2018, la stretta sui “furbetti della targa estera”, era stato introdotto il divieto di guidare un veicolo con targa estera da parte di un conducente con residenza in Italia.
Il divieto era previsto per tutti, quindi era valido sia che il conducente fosse un cittadini italiano, comunitario o extracumunitario.
La discriminante era condurre un veicoli con targa estera, nonostante si avesse la residenza in Italia.
L’unico modo per evitare la sanzione, era nazionalizzare il veicolo, quindi chiedere la targa italiana.
In alternativa era possibile Radiare il veicolo per esportazione ed “esportarlo” nuovamente nel paese di provenienza.
Con la Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.32 del 17 gennaio 2022, viene introdotto nel Codice della strada il nuovo art. 93. E qui cambia tutto.
Al divieto di condurre un veicolo con targa estera, viene sostituita la previsione di una sanzione per la mancata registrazione al REVE. Ma cos’è questo REVE?
Registro Elettronico Veicoli Esteri REVE
Lo dice il nome stesso, questo registro conterrà tutti i veicoli con targa estera.
Al contrario dei veicoli con targa italiana, che sono registrati presso l’Archivio Nazionale Veicoli ANV, gestito dal Ministero dei trasporti, il nuovo registro verrà gestito dal PRA.
Nel REVE verranno registrati i dati tecnici del veicolo (cilindrata, kw, alimentazione, norme antinquinamento) e i dati dell’utilizzatore.
E’ importante considerare questo aspetto: Nel REVE non saranno registrati i dati del proprietario estero, ma i dati dell’utilizzatore italiano.
Questo aspetto chiarisce un altro concetto:
- Il veicolo con targa estera NON può essere intestata a un soggetto con residenza/sede in Italia, deve essere intestato a un soggetto con residenza/sede all’estero.
- Nel REVE vengono registrati i dati dell’utilizzatore, NON del proprietario.
Se il proprietario del veicolo con targa estera, ha residenza/sede in Italia, è necessario fare una pratica di nazionalizzazione e ottenere le targhe italiane.
Quindi condizioni necessarie per iscriversi al REVE sono:
- Disporre dei documenti esteri del veicolo
- Disporre di un contratto scritto tra il proprietario e l’utilizzatore
- L’utilizzatore deve avere residenza/sede in Italia e non può coincidere con il proprietario
Per quanto riguarda il contratto sarà necessario un contratto di comodato gratuito, di noleggio oppure un contratto leasing.
Se il contratto non è scritto il italiano, sarà necessario effettuare una traduzione giurata in Tribunale.
Per effettuare l’iscrizione al REVE, l’utilizzatore deve rivolgersi a uno Sportello Telematico dell’Automobilista STA (agenzie di pratiche auto).
La ricevuta di iscrizione è normalmente rilasciata a vista. In questa prima fase è necessario attendere 24/48ore.
In conclusione quindi, l’iscrizione al REVE quindi permette di condurre in Italia un veicolo con targa estera.
Nazionalizzazione veicolo proveniente da un paese UE
Anche la pratica di nazionalizzazione dei veicolo provenienti dall’estero ha subito una radicale evoluzione delle procedure informatiche che portano al rilascio della targa italiana.
Il Decreto Legislativo 98/2017 sul Documento Unico di circolazione e di proprietà, ha ricompreso anche le operazioni di nazionalizzazione dei veicoli nuovi e usati, oggetto di acquisto intracomunitario, tra le pratiche che devono essere effettuate, obbligatoriamente, con questa procedura.
I codici assegnati a queste pratiche sono:
- C11701 Nazionalizzazione veicolo usato UE
- C11702 Nazionalizzazione Minivoltura veicolo usato UE
- C11801 Nazionalizzazione veicolo nuovo UE
In questo articolo vedremo di trattare in particolare i veicoli provenienti dall’Unione Europea, importati direttamente da una persona fisica (privato), che si è recato personalmente all’estero ed ha acquistato un veicolo da un privato oppure da un concessionario estero.
Il veicolo proveniente dall’estero deve essere in regola con gli obblighi di revisione e deve essere stato radiato per esportazione dal paese di provenienza.
Per quanto riguarda la revisione si applicano le regole italiane che sono valide in tutta Europa.
La prima revisione deve essere effettuata dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione, le successive dopo 2 anni dall’ultima revisione effettuata.
I documenti esteri di circolazione devono essere accompagnati dalla Scheda tecnica rilasciata costruttore del veicolo. E’ possibile ottenerla attraverso la rete ufficiale dei concessionari.
La prima operazione che effettua l’agenzia è il censimento del veicolo nel sistema di interscambio dei dati tra DTT e Agenzia delle Entrate: Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria.
Il proprietario/acquirente deve presentarsi presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale, esibendo in originale la documentazione che attesti l’acquisto del veicolo in altro Stato Membro dell’Unione Europea e che detto veicolo possa considerarsi bene usato.
All’istanza deve essere allegata:
- Documentazione relativa al pagamento del veicolo, in originale; nel caso di pagamento in contanti, per somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, l’apposita dichiarazione di trasferimento di denaro contante ai sensi del D.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, art. 3;
- Pratica di censimento già trasmesso al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i trasporti;
- Copia del documento d’identità del cedente comunitario, se persona fisica, non soggetto passivo IVA.
In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate provvede alla comunicazione dell’esito positivo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i trasporti, al fine di consentire l’immatricolazione del veicolo senza che sia necessario il versamento dell’imposta mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
A questo punto l’agenzia provvede alla scansione dei documenti di circolazione e di proprietà esteri che vengono inviati, esclusivamente in modalità digitale, all’Ufficio della Motorizzazione Civile.
Lo strumento utilizzato è il fascicolo digitale che gli ufficio della Motorizzazione sono in grado di visualizzare attraverso il Portale del trasporto.
Insieme ai documenti esteri è necessario inserire nel fascicolo digitale anche:
- Istanza Unificata firmata dal proprietario/acquirente
- Documento d’identità del proprietario/acquirente
- Fattura di acquisto estera
Il funzionario dell’Ufficio della Motorizzazione esamina il fascicolo digitale quindi assegna al veicolo un omologazione oppure un codice di Esemplare Unico.
E’ possibile che il codice di omologazione di riferimento sia individuato e segnalato anche dall’agenzia di pratiche auto.
La ricerca dell’omologazione può essere effettuata attraverso l’utilizzo delle funzionalità di queste mappe:
- OMEO (esplosione verso il dettaglio OLEU)
- OLEU (RD Righe Descrittive / EU Omologazione Europea)
- OMFT/OMNZ (ricerca vecchie omologazioni)
- OMIQ (dettaglio OM)
- IDTC (ricerca COC)
- OMCO (popola OLEU partendo da un COC)
L’UMC visualizza la lista dei fascicoli trasmessi, che quindi necessitano di Preconvalida.
Se reputa la documentazione conforme puo’, dopo aver evaso tutti le azioni previste per il codice pratica sulle applicazione preposte, rendere la pratica Pre-convalida.
A questo punto il fascicolo passa allo stato “Preconvalidato”, stato che permette all’agenzia di proseguire con la Presentazione della Pratica.
A questo punto l’agenzia è autorizzata a targare il veicolo, ma, prima di procedere, deve verificare nel Sistema Informativo Schengen, SIS II, se il veicolo sia stato rubato, sottratto o smarrito.
In caso di esito negativo delle verifiche (non è stata trovata alcuna segnalazione per il veicolo) l’Agenzia visualizzerà il seguente messaggio: “Nulla osta alla immatricolazione”.
Tutti questi passaggi richiedono un tempo medio di esecuzione di circa 20gg lavorativi durante i quali il veicolo non può circolare.
Effettuata la nazionalizzazione con targa italiana, l’Ufficio della Motorizzazione Civile ha la facoltà di effettuare dei controlli successivi, anche a campione.
Il trapasso auto con firma digitale
Nel mese di giugno è iniziata la fase propedeutica per arrivare al documento unico di circolazione e di proprietà.
A partire da questi giorni, le agenzie abilitate quali Sportello Telematico dell’Automobilista STA, possono richiedere il rilascio della Firma Digitale Remota FDR.
La FDR è necessaria per autenticare gli atti di vendita digitali dei trapassi auto.
I titolari dello STA potranno autenticare un atto di vendita nativo digitale e trasmetterlo al Sistema Informatico del Ministero dei Trasporti, senza la necessità di produrre un documento cartaceo.
Tutte le FDR rilasciate andranno a popolare il nuovo Registro digitale degli autenticatori e sottoscrittori.
Il titolare dello STA potrà utilizzare la sua FDR non solo per autenticare gli atti di vendita ma anche per firmare digitalmente il fascicolo digitale.
Il fascicolo digitale, oltre al nuovo atto di vendita nativo digitale, conterrà anche le autocertificazioni dell’acquirente del veicolo e tutti gli altri documenti necessari anche oggi per effettuare un trapasso auto.
Al contrario del titolare STA, che utilizzera la FDR, il cliente-venditore dovrà firmare l’atto di vendita digitale per mezzo di una Firma Elettronica Avanzata FEA.
Il venditore non avrà la necessità di munirsi di una firma digitale, semplicemente invece di firmare su un atto di vendita cartaceo, firmerà su un table apposito, in grado di visualizzare l’atto e di far apporre la firma (normale) per mezzo di una pennino.
Il rilascio di un unico documento, al posto delle vecchie Carte di circolazione e del Certificato di Proprietà CDP, non è quindi la novità più importante.
La vera innovazione risiede nel processo interamente digitale che permetterà la vendita e la trascrizione on-line del trapasso auto.
Trapasso auto e bollo auto, a chi spetta il pagamento?
Con questo post cerchiamo di chiarire chi, dove e quando va pagato il bollo auto di un veicolo che è stato oggetto di trapasso auto.
Cominciamo col dire che, in caso di trapasso auto, tutte le ricevute del bollo auto già pagate, devono essere conservate dal venditore.
La regione titolare del tributo, in caso di verifiche e controlli, chiederà l’esibizione delle ricevute a chi era tenuto al pagamento, cioè il venditore.
L’acquirente del veicolo dovrà provvedere da qui in avanti. Non è responsabile e non sarà mai chiamato in causa per eventuali mancati pagamenti del venditore.
CHI E’ TENUTO AL PAGAMENTO?
In linea generale, regione Lombardia, considera obbligato, chi risulta proprietario il primo giorno utile per il pagamento.
Che significa?
Tutti i bolli auto (tasse automobilistiche) hanno una data di decorrenza (partenza) e una data di scadenza.
La data di scadenza, sulle ricevute, è indicata solo con mese/anno (per esempio 07/2019). Il pagamento del bollo auto di effettua il mese successivo alla scadenza (nel nostro esempio nel mese di agosto 2019).
Quindi, il primo giorno utile per il pagamento è il primo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Nel nostro esempio, se il bollo auto ha scadenza 07/2019, il primo giorno utile per il pagamento è il 01/08/2019.
Regione Lombardia controllerà negli archivi del PRA chi è proprietario questo singolo giorno e si aspetterà da lui il pagamento del bollo auto.
QUANDO BISOGNA PAGARE?
Per semplificare le cose cercheremo di rappresentare tutte le possibili casistiche:
Trapasso auto effettuato il mese precedente (o prima) della scadenza del bollo auto
L’acquirente del veicolo dovrà effettuare il pagamento del bollo auto nel mese successivo alla scadenza.
Trapasso auto effettuato nello stesso mese di scadenza del bollo auto
Se il trapasso auto viene fatto nel mese di scadenza del bollo, il soggetto tenuto al pagamento è l’acquirente del veicolo e il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo.
Nel nostro esempio, il trapasso auto viene effettuato nel mese di luglio 2019, il veicolo ha scadenza del bollo 07/2019, l’acquirente dovrà pagare il bollo auto entro il 31/08/2019.
Trapasso auto effettuato il primo giorno del mese successivo alla scadenza del bollo auto
Il soggetto tenuto al pagamento è l’acquirente del veicolo e il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese.
Nel nostro esempio, il trapasso auto viene effettuato il 01/08/2019, il veicolo ha scadenza del bollo 07/2019, l’acquirente dovrà pagare il bollo auto entro il 31/08/2019.
Trapasso auto effettuato dal secondo giorno (o dopo) del mese successivo alla scadenza del bollo auto
Il soggetto tenuto al pagamento è il venditore del veicolo e il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese.
L’acquirente dovrà pagare il proprio bollo auto dalla scadenza successiva.
Nel nostro esempio, il trapasso auto viene effettuato il 02/08/2019 (o dopo), il veicolo ha scadenza del bollo 07/2019. Il venditore dovrà pagare il bollo auto entro il 31/08/2019 (nuova scadenza 07/2020), l’acquirente dovrà pagare il proprio bollo nel mese di agosto 2020.
DOVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO?
Le agenzie di pratiche (come la nostra) sono gli unici soggetti in grado di verificare la decorrenza e la scadenza di tutti i bolli auto.
Siamo anche gli unici in grado di verificare l’esatta data nella quale è stato effettuato il trapasso auto per verificare chi è il soggetto tenuto al pagamento.
Conosci una soluzione più comoda e sicura per pagare il bollo auto?
Il trapasso auto tra due società
Il trapasso auto tra società è molto simile al trapasso auto tra persone fisiche, cambiano solo leggermente i documenti da produrre e bisogna porre attenzione ai poteri di firma del legale rappresentante.
Cominciamo col dire che le società, sia che vendano sia che acquistino, devono sempre presentare una fotocopia di una Visura della camera di commercio recente, al massimo rilasciata 3 mesi prima.
La Visura camerale serve per vedere i soggetti che possono firmare l’atto di vendita e le dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Società acquirente
Il legale rappresentante della società può firmare le autocertificazioni necessarie per chiedere l’intestazione del veicolo a nome della società.
Quindi condizione necessaria è che sulla Visura della camera di commercio sia indicata la qualifica di legale rappresentante dell’impresa.
Società venditrice
La vendita di un bene mobile registrato rientra tra i poteri di straordinaria amministrazione.
L’atto di vendita può quindi essere firmato solo dal soggetto munito dei poteri di straordinaria amministrazione.
Spesso i poteri di straordinaria amministrazione sono esercitati congiuntamente tra più soci. In questo caso, l’atto di vendita, dovrà essere firmato da entrambi i soci.
Oltre alla Visura della camera di commercio è possibile dimostrare di possedere i poteri per vendere un bene mobile registrato attraverso altri documenti, per esempio tramite procure speciali o verbali d’assemblea.
L’atto di vendita non può essere firmato da soggetto munito solo di poteri di ordinaria amministrazione.
Ricapitoliamo quindi i documenti necessari per effettuare il trapasso auto tra società:
Società acquirente
- Originale documento d’identità e codice fiscale del legale rappresentante
- Originale del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)
- Fotocopia di una Visura della camera di commercio (massimo di 3 mesi)
Società venditrice
- Originale documento d’identità e codice fiscale del soggetto munito dei poteri di straordinaria amministrazione
- Originale del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)
- Originale del Certificato di proprietà del veicolo
- Originale della Carta di circolazione del veicolo
- Fotocopia di una Visura della camera di commercio (massimo di 3 mesi)
- Altra eventuale documentazione che autorizza la vendita dei beni mobili registrati
- L’importo del prezzo di vendita (totale IVA compresa) che verrà indicato sulla fattura di vendita
E’ possibile pagare il trapasso auto tramite bonifico bancario anticipato oppure con PagoBancomat o carte di credito (Visa e Mastercard) direttamente nel nostro ufficio.