Posso avere la lista di TUTTE le revisioni effettuate su un veicolo? (non solo dell’ultima)

Spoiler: Si, è possibile ma bisogna avere lo SPID.

Prima di effettuare il trapasso auto è consigliabile effettuare alcune verifiche.

Insieme alla Visura PRA, il controllo delle revisioni effettuate è certamente una delle verifiche da effettuare (è anche gratuita).

Il Portale dell’automobilista permette di verificare l’ultima revisione effettuata per tutti i veicoli presenti nell’Archivio Nazionale Veicoli ANV. E’ possibile utilizzare il menù SERVIZI ONLINE > VERIFICA ULTIMA REVISIONE per ottenere, appunto, i dati dell’ultima revisione effettuata.

Quello che è poco noto è che, nei servizi riservati ai Cittadini, è presente la possibilità di ottenere la Lista di TUTTE le revisioni effettuate, con l’indicazione del chilometraggio registrato.

Per qualsiasi veicolo, anche quelli non di proprietà, è possibile conoscere:

  • Tipo Veicolo
  • Targa
  • Data Revisione
  • Esito Revisione
  • Km rilevati dall’operatore

I Km rilevati dall’operatore sono quelli che il tecnico della revisione ha potuto leggere sul contachilometri del veicolo, il giorno stesso che ha effettuato la revisione.

Questa indicazione permette di verificare che i km rilevati abbiamo un andamento crescente negli anni.

La presenza di un chilometraggio inferiore, rispetto a quello rilevato in occasione della revisione precedente, può indicare un intervento fraudolento atto a “ringiovanire” il veicolo.

Per ottenere la Lista delle revisioni effettuate è necessario disporre dello SPID.

Si parte dal sito del Ministero dei trasporti: https://www.ilportaledellautomobilista.it

In alto a destra è presente il tasto: ACCEDI AL PORTALE

Quindi si sceglie: Accedi con le credenziali SPID o CIE

Una volta loggati, sulla sinistra sarà presente il menù “Cittadino”

Sarà necessario scegliere: Accesso ai servizi > Verifica revisioni effettuate

Le revisioni visibili sono solo quelle effettuate dopo il 01/06/2018. Quelle effettuate precedentemente non saranno visibili.

Se il kilometraggio è coerente con quello attuale, non ti resta che calcolare il costo del trapasso auto e prenotare l’appuntamento in agenzia.

E’ possibile circolare con un veicolo con targa estera?

Spoiler: Dal 19/03/2022 è possibile ma è necessario registrarsi al REVE.

Facciamo un passo indietro.
Con il DL 113/2018, la stretta sui “furbetti della targa estera”, era stato introdotto il divieto di guidare un veicolo con targa estera da parte di un conducente con residenza in Italia.
Il divieto era previsto per tutti, quindi era valido sia che il conducente fosse un cittadini italiano, comunitario o extracumunitario.
La discriminante era condurre un veicoli con targa estera, nonostante si avesse la residenza in Italia.
L’unico modo per evitare la sanzione, era nazionalizzare il veicolo, quindi chiedere la targa italiana.
In alternativa era possibile Radiare il veicolo per esportazione ed “esportarlo” nuovamente nel paese di provenienza.

Con la Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.32 del 17 gennaio 2022, viene introdotto nel Codice della strada il nuovo art. 93. E qui cambia tutto.

Al divieto di condurre un veicolo con targa estera, viene sostituita la previsione di una sanzione per la mancata registrazione al REVE. Ma cos’è questo REVE?

Registro Elettronico Veicoli Esteri REVE

Lo dice il nome stesso, questo registro conterrà tutti i veicoli con targa estera.
Al contrario dei veicoli con targa italiana, che sono registrati presso l’Archivio Nazionale Veicoli ANV, gestito dal Ministero dei trasporti, il nuovo registro verrà gestito dal PRA.

Nel REVE verranno registrati i dati tecnici del veicolo (cilindrata, kw, alimentazione, norme antinquinamento) e i dati dell’utilizzatore.
E’ importante considerare questo aspetto: Nel REVE non saranno registrati i dati del proprietario estero, ma i dati dell’utilizzatore italiano.

Questo aspetto chiarisce un altro concetto:

  • Il veicolo con targa estera NON può essere intestata a un soggetto con residenza/sede in Italia, deve essere intestato a un soggetto con residenza/sede all’estero.
  • Nel REVE vengono registrati i dati dell’utilizzatore, NON del proprietario.

Se il proprietario del veicolo con targa estera, ha residenza/sede in Italia, è necessario fare una pratica di nazionalizzazione e ottenere le targhe italiane.

Quindi condizioni necessarie per iscriversi al REVE sono:

  • Disporre dei documenti esteri del veicolo
  • Disporre di un contratto scritto tra il proprietario e l’utilizzatore
  • L’utilizzatore deve avere residenza/sede in Italia e non può coincidere con il proprietario

Per quanto riguarda il contratto sarà necessario un contratto di comodato gratuito, di noleggio oppure un contratto leasing.
Se il contratto non è scritto il italiano, sarà necessario effettuare una traduzione giurata in Tribunale.

Per effettuare l’iscrizione al REVE, l’utilizzatore deve rivolgersi a uno Sportello Telematico dell’Automobilista STA (agenzie di pratiche auto).
La ricevuta di iscrizione è normalmente rilasciata a vista. In questa prima fase è necessario attendere 24/48ore.

In conclusione quindi, l’iscrizione al REVE quindi permette di condurre in Italia un veicolo con targa estera.

Tagliando veicolo storico per ottenere l’esenzione bollo auto in Regione Lombardia

Con la Risoluzione 1/2021 Regione Lombardia ha modificato le modalità per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) dei veicoli storici.
Protocollo A1.2021.0452557 del 04/11/2021

Fino al 31/12/2021 la regione riconosceva il diritto all’esenzione totale a seguito dell’iscrizione del veicolo in uno dei Registri storici riconosciuti.
Erano gli stessi Registri storici a comunicare alla regione l’elenco delle targhe che avevano diritto di usufruire dell’esenzione.

Regione Lombardia ha confermato l’applicazione dell’esenzione totale (altre regioni applicano solo una riduzione al 50%), ma ha modificato le modalità per ottenerla.
Dal 01/01/2022 sarà necessario aggiornare la Carta di circolazione / Documento Unico con il Tagliando veicolo storico.

Lo Sportello Telematico dell’Automobilista STA può stampare on-line il Tagliando veicolo storico utilizzando la procedura Prenotamotorizzazione con causale 23.
Effettuata la stampa, il sistema informativo della Motorizzazione comunicherà l’avvenuto aggiornamento alla Regione Lombardia.

Per ottenere il Tagliando di aggiornamento veicolo storico, il proprietario deve disporre di un Certificato di rilevanza storica collezionistica rilasciato da:
ASI
STORICO LANCIA
ITALIANO FIAT
ITALIANO ALFA ROMEO
STORICO FMI

E’ importante considerare che l’esenzione avrà effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di stampa del Tagliando, quindi dall’anno successivo.

Le esenzioni riconosciute fino al 31/12/2021 mantengono la loro validità fino al primo passaggio di proprietà.

Posso fare un trapasso auto se ho smarrito la Carta di circolazione (libretto)?

Spoiler – Si, la nuova procedura di trapasso auto, con il rilascio del Documento Unico (DU) di circolazione e di proprietà, permette di effettuare l’operazione senza richiedere il duplicato del documento smarrito (ma serve ancora la denuncia).

Fino a novembre 2020, per effettuare un trapasso auto era necessario essere in possesso della Carta di circolazione (libretto).

Se la Carta di circolazione era stata smarrita, era necessario presentare una denuncia di smarrimento agli organi di Pubblica sicurezza (Polizia, Carabinieri), quindi chiedere il rilascio del duplicato del documento smarrito.

La nuova procedura del trapasso auto, con rilascio del Documento Unico, permette di risparmiare tempo e denaro, eliminando la necessità di fare una pratica aggiuntiva di duplicato.

Il risparmio è di circa € 80,00 per il costo della richiesta del duplicato, un vantaggio non indifferente sul costo totale del trapasso auto.

Purtroppo resta ancora l’obbligo di presentare la denuncia di smarrimento della Carta di circolazione in quanto, nel fascicolo digitale, andrà inserita la denuncia oppure una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.

E’ consigliabile che l’agenzia, prima di procedere con il trapasso auto, faccia una Visura Motorizzazione per verificare che non sia già stata emessa la nuova Carta di circolazione dall’UCO. Se la data indicata nel campo “Emissione della carta di circolazione” è successiva alla data della denuncia significa che il duplicato è già stato stampato dall’UCO.

Posso fare un trapasso auto se ho smarrito il Certificato Di Proprietà?

Spoiler – Si, la nuova procedura di trapasso auto, con il rilascio del nuovo Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU), permette di effettuare l’operazione senza richiedere il duplicato del documento smarrito (ma serve ancora la denuncia).

Fino a novembre 2020, per effettuare un trapasso auto era necessario essere in possesso del Certificato Di Proprietà cartaceo (CDP).
Se il CDP cartaceo era stato smarrito / distrutto, era necessario richiedere il rilascio del duplicato di questo documento.

Bisogna ricordare che, se il veicolo è dotato di un Certificato di proprietà digitale CDPD, non è necessario chiedere il duplicato per smarrimento in quanto, proprio perché digitale, il CDPD non può essere smarrito.
In questi casi l’agenzia di pratiche auto, richiama il CDPD dai server del PRA e procede comunque con la pratica di trapasso auto.

Le cose cambiamo se il veicolo ha un CDP cartaceo. In questo caso l’agenzia ha l’obbligo di ritirare il documento originale oppure la denuncia di smarrimento.

In ogni caso, la nuova procedura del trapasso auto, con rilascio del Documento Unico, permette di risparmiare tempo e denaro, abolendo la necessità di fare una pratica aggiuntiva di duplicato.
Il risparmio è di circa € 50,00 per il costo della richiesta del duplicato che non si effettua più.

Purtroppo resta ancora l’obbligo di presentare la denuncia di smarrimento del CDP cartaceo in quanto, nel fascicolo digitale, andrà inserito questo documento.

A questo punto ti consiglio di calcolare il costo del tuo trapasso auto.

Nazionalizzazione veicolo proveniente da un paese UE

Anche la pratica di nazionalizzazione dei veicolo provenienti dall’estero ha subito una radicale evoluzione delle procedure informatiche che portano al rilascio della targa italiana.

Il Decreto Legislativo 98/2017 sul Documento Unico di circolazione e di proprietà, ha ricompreso anche le operazioni di nazionalizzazione dei veicoli nuovi e usati, oggetto di acquisto intracomunitario, tra le pratiche che devono essere effettuate, obbligatoriamente, con questa procedura.

I codici assegnati a queste pratiche sono:

  • C11701 Nazionalizzazione veicolo usato UE
  • C11702 Nazionalizzazione Minivoltura veicolo usato UE
  • C11801 Nazionalizzazione veicolo nuovo UE

In questo articolo vedremo di trattare in particolare i veicoli provenienti dall’Unione Europea, importati direttamente da una persona fisica (privato), che si è recato personalmente all’estero ed ha acquistato un veicolo da un privato oppure da un concessionario estero.

Il veicolo proveniente dall’estero deve essere in regola con gli obblighi di revisione e deve essere stato radiato per esportazione dal paese di provenienza.

Per quanto riguarda la revisione si applicano le regole italiane che sono valide in tutta Europa.
La prima revisione deve essere effettuata dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione, le successive dopo 2 anni dall’ultima revisione effettuata.

I documenti esteri di circolazione devono essere accompagnati dalla Scheda tecnica rilasciata costruttore del veicolo. E’ possibile ottenerla attraverso la rete ufficiale dei concessionari.

La prima operazione che effettua l’agenzia è il censimento del veicolo nel sistema di interscambio dei dati tra DTT e Agenzia delle Entrate: Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria.

Il proprietario/acquirente deve presentarsi presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale, esibendo in originale la documentazione che attesti l’acquisto del veicolo in altro Stato Membro dell’Unione Europea e che detto veicolo possa considerarsi bene usato.

All’istanza deve essere allegata:

  • Documentazione relativa al pagamento del veicolo, in originale; nel caso di pagamento in contanti, per somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, l’apposita dichiarazione di trasferimento di denaro contante ai sensi del D.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, art. 3;
  • Pratica di censimento già trasmesso al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i trasporti;
  • Copia del documento d’identità del cedente comunitario, se persona fisica, non soggetto passivo IVA.

In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate provvede alla comunicazione dell’esito positivo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i trasporti, al fine di consentire l’immatricolazione del veicolo senza che sia necessario il versamento dell’imposta mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

A questo punto l’agenzia provvede alla scansione dei documenti di circolazione e di proprietà esteri che vengono inviati, esclusivamente in modalità digitale, all’Ufficio della Motorizzazione Civile.
Lo strumento utilizzato è il fascicolo digitale che gli ufficio della Motorizzazione sono in grado di visualizzare attraverso il Portale del trasporto.

Insieme ai documenti esteri è necessario inserire nel fascicolo digitale anche:

  • Istanza Unificata firmata dal proprietario/acquirente
  • Documento d’identità del proprietario/acquirente
  • Fattura di acquisto estera

Il funzionario dell’Ufficio della Motorizzazione esamina il fascicolo digitale quindi assegna al veicolo un omologazione oppure un codice di Esemplare Unico.
E’ possibile che il codice di omologazione di riferimento sia individuato e segnalato anche dall’agenzia di pratiche auto.
La ricerca dell’omologazione può essere effettuata attraverso l’utilizzo delle funzionalità di queste mappe:

  • OMEO (esplosione verso il dettaglio OLEU)
  • OLEU (RD Righe Descrittive / EU Omologazione Europea)
  • OMFT/OMNZ (ricerca vecchie omologazioni)
  • OMIQ (dettaglio OM)
  • IDTC (ricerca COC)
  • OMCO (popola OLEU partendo da un COC)

L’UMC visualizza la lista dei fascicoli trasmessi, che quindi necessitano di Preconvalida.
Se reputa la documentazione conforme puo’, dopo aver evaso tutti le azioni previste per il codice pratica sulle applicazione preposte, rendere la pratica Pre-convalida.
A questo punto il fascicolo passa allo stato “Preconvalidato”, stato che permette all’agenzia di proseguire con la Presentazione della Pratica.

A questo punto l’agenzia è autorizzata a targare il veicolo, ma, prima di procedere, deve verificare nel Sistema Informativo Schengen, SIS II, se il veicolo sia stato rubato, sottratto o smarrito.
In caso di esito negativo delle verifiche (non è stata trovata alcuna segnalazione per il veicolo) l’Agenzia visualizzerà il seguente messaggio: “Nulla osta alla immatricolazione”.

Tutti questi passaggi richiedono un tempo medio di esecuzione di circa 20gg lavorativi durante i quali il veicolo non può circolare.

Effettuata la nazionalizzazione con targa italiana, l’Ufficio della Motorizzazione Civile ha la facoltà di effettuare dei controlli successivi, anche a campione.

Radiazione per esportazione all’estero

Quando un veicolo viene venduto per essere immatricolato all’estero è necessario effettuare la pratica di Radiazione per esportazione.

Con questa pratica il veicolo da esportare viene cancellato dagli archivi del PRA e della Motorizzazione ed è pronto per ottenere una nuova targa in un altro paese della UE oppure extra UE.

L’articolo 103 del Codice della Strada così recita:

Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99.

In pratica la cancellazione dei veicoli per esportazione potrà avvenire purché il veicolo sia in regola con gli obblighi della revisione periodica, rispetto all’immatricolazione o all’ultima revisione effettuata.

Il vecchio articolo, modificato dalla legge di conversione 120/2020 (in vigore dal 15/09/2020), prevedeva una condizione più severa.
Il veicolo doveva essere stato sottoposto a revisione al massimo nei 6 mesi precedenti la richiesta di cancellazione.

Naturalmente, se il veicolo è stato oggetto di un grave sinistro stradale, che ha determinato l’obbligo di una revisione straordinaria, non può essere radiato per esportazione.

Inoltre, si conferma l’impossibilità di procedere alla cancellazione per esportazione in presenza di vincoli e gravami, ivi inclusi i fermi amministrativi.

Dal 15 settembre 2020, la richiesta di cessazione dalla circolazione è presentata solo attraverso le nuove procedure DL98 (Documento Unico), utilizzando esclusivamente il “modello unificato” e viene emesso un Documento Unico non valido per la circolazione.

Il DU emesso riporterà una dicitura specifica:
MARCA OPERATIVA 99/PROV/999999 VEICOLO CESSATO DALLA CIRCOLAZIONE PER DEFINITIVA ESPORTAZIONE IN PAESE FACENTE/NON FACENTE PARTE DELLA U.E. (PAESE DI DESTINAZIONE)

Il veicolo, a questo punto potrà essere condotto all’estero trasportato su un autocarro bisarca.

I documento necessari per la pratica di Radiazione per esportazione sono:

  • Carta di circolazione (libretto)
  • Certificato di proprietà
  • Targhe
  • Carta d’identità e codice fiscale

Contattaci subito per la tua Radiazione per esportazione all’estero.

La nuova procedura del trapasso auto con rilascio del Documento Unico

Dal 6 maggio 2020 è possibile, a seguito della formalità di trapasso auto, ricevere il nuovo Documento Unico DU (vedi il fac-simile del Documento Unico di circolazione in pdf).

In realtà la nuova operatività sarà obbligatoria solo dal 1 giugno 2020, questa agenzia si è comunque attivata fin da subito per fornire un servizio migliore agli automobilisti.

Ma vediamo insieme come avviene ora la procedura del trapasso auto.

Prenotazione appuntamento

L’emergenza Covid-19, per evitare gli assembramenti, ci obbliga a utilizzare una modalità basata su appuntamento.

L’acquirente o il venditore ci deve contattare al telefono, email o WhatsApp e ci comunica quando sono più comodi per effettuare il trapasso auto.

Se non sono presenti appuntamenti a quella specifica ora, il cliente riceve conferma dell’appuntamento. Al contrario, se quella specifica ora è già impegnata, proponiamo di spostare l’appuntamento di 1 ora avanti o indietro, comunque sempre nella stessa giornata.

Insieme alla conferma dell’appuntamento inviamo anche l’elenco dei documenti necessari per la pratica e, se il cliente ci comunica anche il numero di targa, possiamo confermare il prezzo del trapasso auto.

Ricordiamo che è comunque possibile calcolare il prezzo del trapasso auto attraverso il nostro modulo gratuito, è però necessario conoscere gli elementi fiscali che ne determinano la tassazione.

In agenzia

Acquirente e venditore si presentano in agenzia all’ora concordata dell’appuntamento.

Verifica gravami

La prima operazione che viene effettuata è una verifica che sul veicolo non siano iscritti vincoli come il fermo amministrativo, ipoteche o sequestri.

Atto di vendita digitale

Quindi l’operatore dell’agenzia verifica l’identità dei soggetti ed effettua una fotocopia e una scansione dei documenti d’identità e del vecchio Certificato di proprietà cartaceo (se ancora presente).

Un altro operatore, nel frattempo, inserisce i dati del trapasso auto nel software gestionale di agenzia e prepara l’atto di vendita digitale.

Il venditore, attraverso un tablet munito di pennino, firma il documento di privacy richiesto dall’utilizzo della Firma Elettronica Avanzata FEA Grafometrica, quindi firma l’atto di vendita digitale del veicolo.

Il titolare dell’agenzia autentica la firma del venditore per mezzo di una Firma Digitale Remota FDR attraverso il codice OTP che riceve tramite SMS.

Istanza Unificata

Tocca quindi l’acquirente che, sempre attraverso il tablet, firma l’Istanza Unificata di richiesta della formalità, che sarà trasmessa al Ministero dei Trasporti.

Anche in questa occasione, il titolare dell’agenzia, sottoscrive anch’egli l’Istanza Unificata attraverso la propria FDR.

Fascicolo digitale

A questo punto, tutti i documenti firmati, insieme ai documenti d’identità di acquirente e venditore vanno a popolare il fascicolo digitale creato sul portale del trasporto (wwww.ilportaledeltrasporto.it).

Documento Unico

Il portale del trasporto, sempre tramite l’interazione con il software gestionale di agenzia, permette la stampa del nuovo Documento Unico DU.

A questo punto il trapasso auto è finito. L’acquirente del veicolo può uscire dall’agenzia con il documento che autorizza la circolazione e ne attesta la proprietà (funzione che prima era demandata al Certificato di proprietà).

Le operazioni dell’agenzia non terminano qui, vedremo di descriverle in un nuovo posto.

Documento Unico: Il trapasso Legge Dini è la prima pratica obbligatoria

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 3 del 11/02/2020, viene introdotta la prima formalità che deve essere obbligatoriamente gestita con la procedura Documento Unico:
Trasferimento di proprietà Legge Dini dei veicoli Autovettura A0 e Motociclo M0.

(Le Radiazioni per esportazione e per demolizione sono già diventate obbligatorie dal 01/01/2020)

La procedura Documento Unico prevede la totale digitalizzazione delle istanze e dei documenti.

Come per i trapassi normali, anche per i trapassi Legge Dini l’atto di vendita può essere prodotto in due forme:

Atto cartaceo da dematerializzare
Viene stampato come è avvenuto fino a ora (cartaceo) e il venditore può firmare l’atto di vendita davanti al funzionario comunale.

A questo punto l’agenzia di pratiche auto, abilitata Sportello Telematico dell’Automobilista, deve presentarlo telematicamente al PRA per essere dematerializzato.

Ottenuta la “verifica di conformità”, l’atto di vendita, ora digitale, può essere trascritto attraverso la procedura Documento Unico.

La verifica di conformità può richiedere qualche giorno.

Atto nativo digitale
Il venditore firma nell’agenzia STA utilizzando una Firma Elettronica Avanzata, Grafometrica.

Non avrà la necessità di munirsi di una firma digitale personale. Invece di firmare su un atto di vendita cartaceo, firmerà su un tablet apposito, in grado di visualizzare l’atto e di far apporre la firma (normale) per mezzo di una pennino.

L’atto di vendita nativo digitale è immediatamente trascrivibile e si potranno stampare on-line i documenti definitivi.

Roberto Pedrocchi

Il trapasso auto con firma digitale

Nel mese di giugno è iniziata la fase propedeutica per arrivare al documento unico di circolazione e di proprietà.
A partire da questi giorni, le agenzie abilitate quali Sportello Telematico dell’Automobilista STA, possono richiedere il rilascio della Firma Digitale Remota FDR.

La FDR è necessaria per autenticare gli atti di vendita digitali dei trapassi auto.
I titolari dello STA potranno autenticare un atto di vendita nativo digitale e trasmetterlo al Sistema Informatico del Ministero dei Trasporti, senza la necessità di produrre un documento cartaceo.

Tutte le FDR rilasciate andranno a popolare il nuovo Registro digitale degli autenticatori e sottoscrittori.

Il titolare dello STA potrà utilizzare la sua FDR non solo per autenticare gli atti di vendita ma anche per firmare digitalmente il fascicolo digitale.
Il fascicolo digitale, oltre al nuovo atto di vendita nativo digitale, conterrà anche le autocertificazioni dell’acquirente del veicolo e tutti gli altri documenti necessari anche oggi per effettuare un trapasso auto.

Al contrario del titolare STA, che utilizzera la FDR, il cliente-venditore dovrà firmare l’atto di vendita digitale per mezzo di una Firma Elettronica Avanzata FEA.
Il venditore non avrà la necessità di munirsi di una firma digitale, semplicemente invece di firmare su un atto di vendita cartaceo, firmerà su un table apposito, in grado di visualizzare l’atto e di far apporre la firma (normale) per mezzo di una pennino.

Il rilascio di un unico documento, al posto delle vecchie Carte di circolazione e del Certificato di Proprietà CDP, non è quindi la novità più importante.
La vera innovazione risiede nel processo interamente digitale che permetterà la vendita e la trascrizione on-line del trapasso auto.