Il fermo amministrativo non interrompe più il pagamento del bollo auto

Per i periodi d’imposta che iniziano dal 1 settembre 2017 in poi, il fermo amministrativo non viene più riconosciuto dalla regione Lombardia come evento che interrompe l’obbligo di pagamento del bollo auto.

Infatti, con la Legge regionale 10 agosto 2017 n. 22, Regione Lombardia ha stabilito che il fermo amministrativo, disposto ai sensi dell’art. 86 del D.p.r. 602/1973 (fermo fiscale), non interrompe l’obbligo al pagamento della tassa automobilistica.

Tale disposizione è applicabile a partire dai periodi d’imposta aventi decorrenza 09/2017, con la conservazione delle scadenze assegnate al bollo auto al momento dell’iscrizione del fermo amministrativo.

Per esempio nel caso in cui la periodicità del tuo bollo auto è maggio – aprile, il pagamento sarà dovuto a decorrere dal mese di maggio 2018.

Puoi rivolgerti a questa agenzia per sapere quando dovrai ricominciare a pagare il tuo bollo auto.

Questo post è stato pubblicato la prima volta il 11/10/2017 su G+

Trapasso auto con dichiarazione di fallimento

Per evitare che il curatore fallimentare o l’assemblea dei creditori possa chiedere la restituzione dell’auto (o dell’equivalente in denaro), non è sufficiente che sia stato autenticato l’atto di vendita ma è necessario che sia stato trascritto il trapasso auto prima della dichiarazione di fallimento.

Infatti il curatore fallimentare può iscrivere nel PRA la procedura di concordato preventivo o di fallimento per tutti i veicoli di proprietà dell’impresa. Questa notizia è facilmente conoscibile attraverso una Visura PRA.

Qualsiasi trapasso auto, effettuato dopo l’iscrizione del fallimento, non è opponibile ai creditori. Questo significa che l’auto, anche se acquistata in buona fede, deve tornare a far parte della massa fallimentare.

Se non è possibile la materiale restituzione dell’auto, per esempio potrebbe essere stata nel frattempo distrutta, è necessario restituire al curatore fallimentare l’equivalente in denaro del valore dell’auto.

Non importa se l’atto di vendita è stato autenticato prima dell’iscrizione del fallimento, quello che conta è che la data di trascrizione del trapasso auto sia anteriore alla data di iscrizione del fallimento.

Lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) può effettuare nell’arco di pochi minuti:

  1. Visura PRA
  2. Autentica dell’atto di vendita
  3. Trascrizione del trapasso auto

In questo modo è impossibile che vengano iscritti fallimenti nell’arco di tempo che separa la data di autentica dall’effettiva trascrizione del trapasso auto al PRA.