Il trapasso auto in comune

Il venditore di un veicolo potrebbe trovarsi così lontano dall’acquirente da rendergli impossibile presentarsi presso l’agenzia Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) per l’autentica dell’atto di vendita.
In questi casi può venire in aiuto l’ufficio del comune di residenza in quanto i funzionari comunali sono anch’essi autorizzati ad autenticare la firma sull’atto di vendita del trapasso auto.

La procedura da seguire varia leggermente a seconda che il veicolo sia munito di un Certificato Di Proprietà CDP cartaceo oppure di un Certificato di proprietà digitale.

Veicolo munito di Certificato di proprietà cartaceo (CDP)
L’agenzia STA può preparare l’atto di vendita sul retro del CDP, sarà però necessario farlo avere fisicamente al venditore che potrà recarsi presso il comune di residenza per autenticare l’atto di vendita.
Il funzionario comunale chiederà che sull’atto sia apposta una marca da bollo (oggi di € 16,00) e che siano pagati i diritti comunali di € 0,50.

A questo punto il venditore dovrà restituire all’agenzia STA l’originale dell’atto di vendita, autenticato in comune.

L’agenzia STA provvederà a ottenere la Verifica di conformità dell’Atto di vendita cartaceo e alla stampa del Documento Unico (DU) a nome dell’acquirente.

Veicolo munito di Certificato di proprietà digitale (CDPD)
L’agenzia STA può preparare l’atto di vendita sul retro del CDP digitale. Sarà possibile farlo avere al venditore tramite email con un allegato in formato PDF.
Il venditore dovrà stampare l’atto di vendita e potrà recarsi presso il comune di residenza per l’autentica di firma.
Anche in questo caso, il funzionario comunale chiederà che sull’atto sia apposta una marca da bollo (oggi di € 16,00) e che siano pagati i diritti comunali di € 0,50.

A questo punto il venditore dovrà far avere l’originale dell’atto di vendita, autenticato in comune, all’agenzia STA. Non sarà possibile restituirlo tramite email in quanto, a questo punto, il CDP autenticato in comune è diventato esattamente come un CDP cartaceo.

L’agenzia STA provvederà a ottenere la Verifica di conformità dell’Atto di vendita cartaceo e alla stampa del Documento Unico (DU) a nome dell’acquirente.

E’ importante comprendere che l’atto di vendita, sul Certificato di proprietà digitale, può essere preparato esclusivamente da uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) mentre si può procedere in autonomia per un Certificato di proprietà cartaceo.

Dal costo del trapasso auto sarà necessario scontare la marca da bollo che nel frattempo sarà stata attaccata all’atto di vendita.

Il trapasso auto tra due società

Il trapasso auto tra società è molto simile al trapasso auto tra persone fisiche, cambiano solo leggermente i documenti da produrre e bisogna porre attenzione ai poteri di firma del legale rappresentante.

Cominciamo col dire che le società, sia che vendano sia che acquistino, devono sempre presentare una fotocopia di una Visura della camera di commercio recente, al massimo rilasciata 3 mesi prima.

La Visura camerale serve per vedere i soggetti che possono firmare l’atto di vendita e le dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Società acquirente
Il legale rappresentante della società può firmare le autocertificazioni necessarie per chiedere l’intestazione del veicolo a nome della società.
Quindi condizione necessaria è che sulla Visura della camera di commercio sia indicata la qualifica di legale rappresentante dell’impresa.

Società venditrice
La vendita di un bene mobile registrato rientra tra i poteri di straordinaria amministrazione.
L’atto di vendita può quindi essere firmato solo dal soggetto munito dei poteri di straordinaria amministrazione.
Spesso i poteri di straordinaria amministrazione sono esercitati congiuntamente tra più soci. In questo caso, l’atto di vendita, dovrà essere firmato da entrambi i soci.
Oltre alla Visura della camera di commercio è possibile dimostrare di possedere i poteri per vendere un bene mobile registrato attraverso altri documenti, per esempio tramite procure speciali o verbali d’assemblea.
L’atto di vendita non può essere firmato da soggetto munito solo di poteri di ordinaria amministrazione.

Ricapitoliamo quindi i documenti necessari per effettuare il trapasso auto tra società:

Società acquirente

  • Originale documento d’identità e codice fiscale del legale rappresentante
  • Originale del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)
  • Fotocopia di una Visura della camera di commercio (massimo di 3 mesi)

Società venditrice

  • Originale documento d’identità e codice fiscale del soggetto munito dei poteri di straordinaria amministrazione
  • Originale del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)
  • Originale del Certificato di proprietà del veicolo
  • Originale della Carta di circolazione del veicolo
  • Fotocopia di una Visura della camera di commercio (massimo di 3 mesi)
  • Altra eventuale documentazione che autorizza la vendita dei beni mobili registrati
  • L’importo del prezzo di vendita (totale IVA compresa) che verrà indicato sulla fattura di vendita

E’ possibile pagare il trapasso auto tramite bonifico bancario anticipato oppure con PagoBancomat o carte di credito (Visa e Mastercard) direttamente nel nostro ufficio.

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Trapasso auto: I documenti necessari

Quali documenti servono per fare una trapasso auto?
Cominciamo col dire che dipende dal tipo di veicolo (auto, ciclomotore ecc.) e dal tipo di soggetti venditore e acquirente.

Quelli che seguono sono i documenti necessari per effettuare il trapasso di auto, moto e camper presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista STA.
Diversi sono i documenti per i ciclomotori, i rimorchi e gli autocarri superiori a 3,5t di peso complessivo.

Documenti del veicolo (auto, moto, camper)

1) Originale della Carta di circolazione

Comunemente chiamato libretto, la Carta di circolazione è il documento rilasciato dal Ministero dei trasporti e contiene i dati del proprietario e i dati tecnici del veicolo.

Guarda un’immagine della Carta di circolazione.

Serve in originale in quanto lo STA deve assicurarsi che il documento sia effettivamente nella disponibilità del proprietario (venditore). Infatti, in caso di smarrimento, andrebbe prima richiesto il duplicato a nome dell’attuale proprietario (venditore) e solo successivamente sarebbe possibile aggiornare il documento con il nominativo dell’acquirente.

2) Originale del Certificato di proprietà CDP cartaceo

E’ il documento rilasciato dal PRA e contiene i dati del proprietario del veicolo.

Guarda un’immagine del Certificato di proprietà.

Serve in originale in quanto l’atto di vendita, a favore dell’acquirente, viene stipulato sul retro del CDP cartaceo.
In caso di smarrimento è necessario sporgere denuncia presso gli organi di Pubblica sicurezza e richiederne il duplicato.

Il PRA, dal 05/10/2015, al posto del Certificato di proprietà cartaceo, rilascia il Certificato di proprietà digitale CDPD.
Se un veicolo è stato movimentato dopo tale data (per esempio con un trapasso auto), non avrà un certificato cartaceo ma una ricevuta “Attestazione di presentazione della formalità” contenente i codici di accesso per visualizzarlo.
Se non trovi l’Attestazione di presentazione della formalità, non c’è problema. Lo STA può richiamare il tuo certificato digitale attraverso il numero di targa e il codice fiscale del proprietario.

I documenti per l’acquirente e il venditore

Persone fisiche

3) Originale di un documento d’identità italiano e il codice fiscale.

Oltre alla Carta d’identità è possibile portare la patente italiana o il passaporto italiano. In ogni caso, per i cittadini nati all’estero, il documento dovrà indicare il dato della cittadinanza (la patente non riporta questo dato).

4) Originale del Permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno.

Obbligatorio per i cittadini extracomunitari. Se il permesso di soggiorno è scaduto serve anche l’originale della raccomandata inviata per la richiesta di rinnovo.

Imprese individuali e società

5) Una fotocopia recente (massimo 3 mesi) della Visura della camera di commercio.

Il legale rappresentante dell’impresa acquirente potrà firmare la richiesta di intestazione a nome della società.
Il legale rappresentante dell’impresa venditrice, munito dei poteri di straordinaria amministrazione, può firmare l’atto di vendita.

Il potere di firmare gli atti di vendita (straordinaria amministrazione), deve essere leggibile sulla visura della camera di commercio oppure attraverso l’esibizione di altri documenti (procure, verbali d’assemblea ecc.).
Se la straordinaria amministrazione viene esercitata tramite firma congiunta di più soci/amministratori, dovranno firmare entrambi.

Ora che hai chiaro quali sono i documenti che ti servono, scopri anche qual’è il costo del tuo trapasso auto.

Trapasso auto con dichiarazione di fallimento

Per evitare che il curatore fallimentare o l’assemblea dei creditori possa chiedere la restituzione dell’auto (o dell’equivalente in denaro), non è sufficiente che sia stato autenticato l’atto di vendita ma è necessario che sia stato trascritto il trapasso auto prima della dichiarazione di fallimento.

Infatti il curatore fallimentare può iscrivere nel PRA la procedura di concordato preventivo o di fallimento per tutti i veicoli di proprietà dell’impresa. Questa notizia è facilmente conoscibile attraverso una Visura PRA.

Qualsiasi trapasso auto, effettuato dopo l’iscrizione del fallimento, non è opponibile ai creditori. Questo significa che l’auto, anche se acquistata in buona fede, deve tornare a far parte della massa fallimentare.

Se non è possibile la materiale restituzione dell’auto, per esempio potrebbe essere stata nel frattempo distrutta, è necessario restituire al curatore fallimentare l’equivalente in denaro del valore dell’auto.

Non importa se l’atto di vendita è stato autenticato prima dell’iscrizione del fallimento, quello che conta è che la data di trascrizione del trapasso auto sia anteriore alla data di iscrizione del fallimento.

Lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) può effettuare nell’arco di pochi minuti:

  1. Visura PRA
  2. Autentica dell’atto di vendita
  3. Trascrizione del trapasso auto

In questo modo è impossibile che vengano iscritti fallimenti nell’arco di tempo che separa la data di autentica dall’effettiva trascrizione del trapasso auto al PRA.