Come valutare il valore di un veicolo

Questa settimana Quattroruote affronta una domanda che accomuna quasi tutti i clienti che si avvicinano al mercato dell’usato:
👉 come valutare correttamente il valore di mercato di un veicolo.

Il valore di mercato è il prezzo realistico a cui un’auto può essere venduta in un dato momento. È fondamentale calcolarlo correttamente per evitare tempistiche di vendita troppo lunghe (in caso di sopravvalutazione) o perdite economiche (in caso di sottovalutazione).

La stima di un veicolo non dipende mai da un singolo fattore, ma dall’insieme di diversi parametri di valutazione:
Anno di immatricolazione: L’età incide sul valore (la svalutazione è maggiore nei primi anni) e sulle specifiche del modello (model year).
Chilometraggio: Deve essere rapportato all’età del mezzo e alla media della categoria.
Stato d’uso: Condizioni di carrozzeria, interni, meccanica e la presenza di una cronologia dei tagliandi documentata.
Allestimento e optional: Le versioni più accessoriate o con Adas avanzati mantengono meglio il valore.
Motorizzazione: Alimentazione e classe ambientale (Euro) influiscono molto, specialmente in base ai blocchi del traffico locali.
Area geografica: La domanda di mercato varia in base alla zona di vendita.

Per ottenere una stima si possono incrociare diverse tipologie di strumenti:
Valutazione “Fai da te” (Gratuita): Si effettua confrontando gli annunci di modelli simili sui portali specializzati o usando simulatori online (utili come punto di partenza, ma non sempre precisi sullo stato reale del mezzo).
Quotazioni Professionali (A pagamento): Servizi come le quotazioni di Quattroruote offrono un riferimento oggettivo, statistico e più affidabile per impostare una trattativa, anche se vanno poi adattati al caso specifico.

Vendere auto usata con assegno circolare: i rischi

Questa settimana Quattroruote affronta i problemi legati a un metodo di pagamento ancora molto utilizzato nei trapassi auto tra privati:
👉 l’assegno circolare nella vendita di auto usate e i suoi rischi.
https://www.quattroruote.it/guide/auto-usate/vendere-auto-usata-con-assegno-circolare-i-rischi.html

L’assegno circolare viene spesso percepito come uno strumento sicuro perché emesso dalla banca e teoricamente coperto da fondi già disponibili. Tuttavia, nella pratica, non elimina tutti i rischi della transazione.

Tra le principali criticità:

  • Possibili assegni falsi o clonati, difficili da riconoscere nell’immediato;
  • Tempi di verifica bancari non istantanei;
  • Rischio di consegnare il veicolo prima dell’effettivo incasso del denaro;
  • Difficoltà nel recupero del mezzo o delle somme in caso di frode.

Nella pratica, il momento più delicato resta sempre lo stesso:
La consegna del veicolo avviene spesso prima dell’effettivo e definitivo accredito dei fondi, esponendo il venditore a rischi concreti e irreversibili.

Compravendita a distanza di auto e moto: guida completa e sicura

Questa settimana Quattroruote affronta un tema sempre più centrale nel mercato dell’usato:
👉 la compravendita a distanza di auto e moto: come gestirla in sicurezza.

Acquistare o vendere un veicolo senza incontrarsi di persona è oggi sempre più diffuso, grazie ai marketplace online. Tuttavia, proprio l’assenza di contatto diretto rende queste operazioni più esposte a rischi e truffe, soprattutto nella fase di pagamento.

Per quanto riguarda la fase di pagamento, abbiamo stretto un accordo con una piattaforma innovativa che contribuisce alla lotta contro le frodi nel mercato dell’usato.

Per quanto riguarda il trapasso auto, lo stesso può essere tranquillamente gestito anche se a distanza. E’ però necessario che, sia l’acquirente che il venditore, identifichino un’Agenzia di Pratiche Auto di fiducia.

Identificate le due agenzie, saranno le agenzie stesse a mettersi in contatto, in questo modo il trapasso potrà essere gestito tranquillamente a distanza, nel rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

Il bonifico istantaneo di prova è utile?

Questa settimana Quattroruote affronta una situazione sempre più frequente nelle compravendite tra privati: 👉 perché non riesco a effettuare un bonifico istantaneo?

Molti utenti si trovano con un pagamento rifiutato proprio nel momento decisivo del trapasso auto.
Nella maggior parte dei casi non si tratta di un errore, ma di blocchi automatici delle banche: controlli antifrode, limiti di importo o operazioni considerate “anomale” possono impedire l’esecuzione del bonifico.

L’articolo affronta anche l’errata convinzione che basti effettuare qualche giorno prima, un bonifico istantaneo di modico importo verso il beneficiario.

Ecco perché il “bonifico di prova” non ti garantisce affatto che l’operazione principale vada a buon fine:

I controlli Antifrode sono dinamici
I sistemi di sicurezza delle banche non funzionano con una lista di “IBAN verificati dall’utente” che dà il via libera a qualsiasi cifra. Analizzano ogni singola transazione in base al profilo di rischio.

Il test: Un bonifico da 10€ ha un profilo di rischio quasi nullo. Passa istantaneamente perché non sposta gli equilibri del conto.
L’operazione vera: Un bonifico di importo elevato (es. 20.000€) innesca controlli molto più severi. Il fatto che il test da 10€ sia passato non “istruisce” la banca a fidarsi della transazione successiva, che verrà valutata come un evento a sé stante.

Il rischio di “Pattern sospetto”
Paradossalmente, fare un piccolo bonifico seguito a breve distanza da uno molto grande è un comportamento tipico di chi ha violato un account (hacker) e vuole testare se le credenziali funzionano prima di svuotare il conto.

Invece di rassicurare la banca, potresti far scattare un alert di sicurezza che blocca preventivamente l’operazione per sospetto furto di identità.

Limiti operativi diversi
Molte banche applicano limiti differenti per i bonifici istantanei rispetto a quelli ordinari, e spesso ci sono tetti giornalieri o mensili.

Se il tuo limite giornaliero per i bonifici istantanei è di 15.000€ e tu devi trasferirne 20.000€, il test da 10€ andrà a buon fine, ma quello principale verrà rifiutato a prescindere dal test, semplicemente perché eccede il plafond tecnico.

Cosa fare invece per stare tranquilli?
L’unica soluzione davvero sicura è affidarsi ad una piattaforma escrow, detta anche di deposito a garanzia, solo in questo modo infatti:

  • L’acquirente è sicuro che il suo denaro resterà congelato presso la piattaforma e protetto, nonché rilasciato al venditore solamente quando sarà l’intestatario del veicolo;
  • Il venditore è a conoscenza della presenza del denaro, nonché ha la certezza di riceverlo una volta intestato il veicolo all’acquirente.

Vendere l’auto a privato o in conto vendita?

Questa settimana Quattroruote affettua un’analisi Comparativa: Vendita Diretta vs Conto Vendita.

L’articolo esamina le due principali strategie per vendere un’auto usata, evidenziando che la scelta dipende dal bilanciamento tra guadagno economico, tempo disponibile e sicurezza.

1. Vendita Diretta (Privato a Privato)

È la modalità che permette di massimizzare il profitto, poiché elimina le commissioni d’intermediazione.

Pro: Prezzo finale più alto, controllo totale sulla trattativa, nessuna spesa fissa per intermediari.

Contro: Richiede molto tempo per gestire annunci e contatti; espone a maggiori rischi di truffe se non si gestiscono correttamente pagamenti e documenti.

Ideale per: Chi vuole il massimo ricavo e ha tempo per seguire la pratica.

2. Conto Vendita (Tramite Concessionario / Intermediario)

Il proprietario affida l’auto a un professionista che si occupa di promuoverla e mostrarla ai clienti.

Pro: Minore impegno burocratico, gestione professionale dei potenziali acquirenti, possibilità (ma non certezza) di vendere più velocemente.

Contro: Ricavo inferiore dovuto alle commissioni, minor controllo sul prezzo finale, rischi se l’intermediario gestisce il denaro in modo non trasparente.

Ideale per: Chi preferisce delegare la fatica della vendita e accetta un guadagno ridotto in cambio di comodità.

Conclusione

Non esiste una scelta perfetta in assoluto: la vendita diretta vince sulla convenienza economica, mentre il conto vendita vince sulla praticità. In entrambi i casi, la sicurezza della transazione deve essere la priorità, preferendo sistemi di pagamento tracciati e protetti rispetto a quelli proposti da intermediari non specializzati.

Accettazione di eredità

A seguito della morte del proprietario del veicolo è necessario fare una pratica di Accettazione di eredità.
La successione si apre nel momento della morte e nel luogo in cui questi aveva l’ultima residenza anagrafica.
L’eredità si devolve per legge – Successione legittima o per testamento – Successione Testamentaria.

Con il Testamento il de cuius dispone del proprio patrimonio, disciplinando con quali modalità gli eredi gli subentreranno dopo la morte. Può inoltre istituire uno o più legati, attribuendo singoli beni a uno o a più soggetti.

Titolo idonei alla trascrizione dell’accettazione di eredità

  • Atto di accettazione di eredità redatto nella forma della scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, o mediante atto pubblico.
  • Verbale di pubblicazione del testamento in copia autentica conforme e in bollo, contenente anche l’accettazione espressa.
    Qualora l’atto di accettazione sia redatto o autenticato dal notaio con atto separato dal verbale di pubblicazione, occorre allegare anche la copia autentica del testamento o dell’estratto del testamento.
  • Atti di divisione negoziale tra gli eredi o a seguito di domanda giudiziale, o di divisione per disposizione testamentaria.
    In questi casi è possibile trascrivere il solo atto di divisione con assegnazione del bene direttamente a favore dell’erede beneficiario.
  • Estratto autentico del testamento nel caso di legato. Per l’acquisto del bene oggetto di legato non occorre l’accettazione da parte del legatario.

Non sono trascrivibili gli atti aventi natura meramente fiscale, come ad esempio la denuncia di successione e il versamento della relativa imposta.

Nella dichiarazione di accettazione l’erede/gli eredi deve/devono dichiarare la qualità di unico/i erede/i e l’indicazione che il de cuius è deceduto senza lasciare testamento ai sensi degli artt. 46 e 47 L. 445/2000.

La rinuncia all’eredità

Qualora uno o più degli eredi abbiano rinunciato all’eredità, alla pratica deve essere allegata copia dell’atto di rinuncia all’eredità, che deve rivestire la forma dell’atto pubblico o dell’atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale dove si è aperta la successione. In alternativa può essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta rinuncia all’eredità con gli estremi dell’atto iscritto nel registro delle successioni presso il Tribunale (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000).

L’atto di rinuncia all’eredità deve essere allegato alla pratica quando sono presenti altri eredi che accettano, ma non è trascrivibile al PRA.
Il chiamato che rinunci all’eredità può sospendere il pagamento del Bollo auto chiedendo l’annotazione della Perdita di possesso allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l’avvenuta rinuncia all’eredità con gli estremi di riferimento dell’atto depositato presso la Cancelleria del Tribunale e la dichiarazione di indisponibilità del veicolo.

Quando ci sono più eredi

In presenza di più eredi è possibile redigere un unico Atto di accettazione che indichi tutti i nominativi e procedere alle autentiche della sottoscrizione anche in momenti diversi.
In alternativa è possibile trascrivere l’accettazione di eredità allegando più Atti di accettazione. In questo caso si avrà una pratica di trascrizione dell’accettazione dell’eredità basata su atti distinti e la data di efficacia sarà quella dell’ultimo atto di accettazione in ordine temporale. La richiesta di pratiche di trascrizione dei singoli atti di accettazione, però, dovrà essere effettuata contestualmente con una sola formalità.

Quando ci sono eredi minorenni

In presenza di coeredi minori di età può accadere che il giudice autorizzi il coniuge superstite a intestarsi l’intero veicolo a proprio favore.
In questo caso le pratiche da trascrivere al fine di garantire la continuità della trascrizione sono sempre due: l’Accettazione dell’eredità a favore degli eredi e poi il trasferimento della quota ereditaria del coerede minore a favore del genitore superstite, come da autorizzazione del giudice tutelare.

L’accettazione di eredità con il beneficio di inventario

L’erede che non voglia confondere il patrimonio del defunto con quello personale può accettare l’eredità con beneficio di inventario. In questo modo risponderà degli eventuali debiti del defunto solo nei limiti di valore del patrimonio ereditato.
Sono obbligati ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario, che deve rivestire la forma solenne della dichiarazione ricevuta dal notaio (atto pubblico notarile) o dal cancelliere del Tribunale del circondario (art. 484 c.c.). e previa autorizzazione del giudice i soggetti incapaci di agire legalmente (minori di età, interdetti e inabilitati)

L’Atto di accettazione deve essere sottoscritto, in nome e per conto dell’incapace, da colui che ha la rappresentanza legale (ad esempio genitori che esercitano la potestà genitoriale sui minori, tutore nominato dal giudice, l’amministratore di sostegno).

Sono obbligati ad accettare con beneficio d’inventario anche le Persone giuridiche (escluse le società), le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti ai quali sia stata devoluta l’eredità.

L’accettazione eredità e contestuale vendita

L’Atto di accettazione di eredità può contenere anche la contestuale dichiarazione di vendita del bene ereditato. In questo caso sulla base del medesimo atto potrà essere trascritta sia l’accettazione di eredità che il successivo trapasso auto a terzi. È sufficiente che tale atto sia sottoscritto dall’erede o dagli eredi che vendono il bene.

Il Curatore dell’eredità giacente

Se gli eredi non accettano immediatamente l’eredità, l’autorità giudiziaria può nominare un Curatore che conservi l’integrità del patrimonio. Il Curatore, previa autorizzazione del giudice, può procedere al pagamento di eventuali debiti del de cuius alienando i beni ereditari.

In caso di autentica di un Atto di vendita eseguito dal Curatore dell’eredità giacente, occorre acquisire il Provvedimento di nomina a Curatore e l’Autorizzazione del giudice tutelare.

L’Esecutore testamentario

L’Esecutore testamentario, nominato nel testamento dal de cuius, può alienare i beni dell’eredità, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. In questo caso insieme all’atto di vendita è necessario che venga presentato il testamento nel quale è stato nominato l’esecutore testamentario con la relativa accettazione dell’incarico effettuata presso la Cancelleria del Tribunale e il provvedimento del giudice di autorizzazione alla vendita.

Se il testatore ha conferito all’esecutore testamentario espressa autorizzazione alla vendita del bene, non è necessaria l’autorizzazione del giudice in quanto l’atto di alienazione rientra nelle disposizioni di ultima volontà.

L’erede con cittadinanza estera e NON iscritto AIRE

In questo caso è possibile solo chiedere la Radiazione per esportazione del veicolo o effettuare una pratica di Accettazione di eredità con contestuale vendita.

La Radiazione del veicolo intestato al defunto

Gli eredi possono procedere alla Radiazione per demolizione del veicolo intestato al de-cuius allegando copia della dichiarazione sostitutiva degli eredi, o fare una pratica di Radiazione per esportazione allegando l’Atto di accettazione di eredità non trascritto.

La Perdita di possesso effettuata dagli eredi

Gli eredi che non hanno rinvenuto il veicolo nel patrimonio ereditario, possono chiedere la Perdita di possesso, ai soli fini fiscali, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 l 445/2000, indicando di non avere rinvenuto il veicolo nella massa ereditaria. La dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti gli eredi (una per ogni erede).

Il Rientro in possesso effettuato dagli eredi

Qualora l’erede dovesse presentare una pratica di Rientro in possesso relativa ad un veicolo sul quale risulta annotata la Perdita di possesso, la stessa potrà essere presentata dall’erede/i solo contestualmente alla pratica di Accettazione dell’eredità.

L’ordine corretto tra pagamento e trapasso auto

Questa settimana Quattroruote affronta uno dei momenti più delicati nella compravendita tra privati: 👉 l’ordine corretto tra pagamento e passaggio di proprietà.

Il pagamento è la fase più critica dell’intera operazione, nonché quella in cui si annidano la maggior parte delle truffe e dei raggiri:
l’acquirente teme di pagare prima di diventare proprietario, mentre il venditore ha paura di firmare senza aver ricevuto il denaro.

Il problema è che nessun metodo di pagamento tradizionale — bonifico, assegno o contanti — riesce a tutelare entrambe le parti nello stesso momento, creando una pericolosa fase di stallo in cui avviene la maggior parte delle frodi.

Grazie all’accordo con una piattaforma innovativa possiamo tutelare acquirente e venditore nella delicata fase del pagamento del veicolo, annullando il rischio di insolvenza.

Ribadiamo anche noi di fare attenzione agli errori più comuni evidenziati nell’articolo:

Anticipare il pagamento
Il maggior rischio che può correre l’acquirente è quello di anticipare il pagamento senza alcuna garanzia, infatti potrebbe esporsi a perdite economiche difficilmente recuperabili in quanto caduto vittima di truffa o raggiro.

Consegnare l’auto senza aver ricevuto il pagamento
Il venditore, se procede al trapasso auto nonché alla consegna del veicolo all’acquirente prima di aver ricevuto il pagamento, si espone ad un rischio enorme: non ricevere il denaro e perdere il veicolo.

Consegnare l’auto prima del trapasso auto
Anche se hai ricevuto il pagamento, è bene che non consegni mai l’auto prima dell’avvenuta trascrizione del trapasso auto. Il rischio è che il venditore resti il formale intestatario del veicolo, e quindi responsabile per eventuali sanzioni, usi impropri dell’auto, nonché il versamento del Bollo auto.

Rimandare la trascrizione al PRA
Ritardare la trascrizione del trapasso auto può generare problemi fiscali, assicurativi e legali. Lo Sportello Telematico dell’Automobilista (come il nostro), effettua la trascrizione in tempo reale.

Nasce la Rete Certificata UNASCA

Quattroruote rilancia la notizia della nascita della Rete Certificata dell’Associazione professionale di categoria UNASCA.
Questa rete, garantita dall’Ente certificatore ufficiale Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, rappresenta l’eccellenza nel settore della Consulenza automobilistica, assicurando ai cittadini e allo stato servizi di qualità certificata e professionalità riconosciuta.

La presenza in questa rete certifica la corretta adesione alle normative vigenti, al Codice etico UNASCA, al GDPR, alle regole in materia di Cybersecurity.
Inoltre, le agenzie aderenti hanno un’assicurazione professionale e partecipano costantemente ai corsi di formazione organizzati dal Centro Studi Cesare Ferrari.

In questo modo si crea una Rete di collaborazioni che consente di garantire la qualità servizi su tutto il territorio nazionale.

Reimmatricolazione per deterioramento targhe

Può accadere che, le targhe dei veicoli, si deteriorino e perdano la pellicola carifrangente che posseggono in origine. In questo caso è necessario fare una pratica di Reimmatricolazione.

Non è mai possibile ristampare una targa mantenendo la stessa numerazione. E’ sempre necessario cambiare entrambe le targhe che avranno naturalmente una nuova numerazione.

Le causali per questa pratica sono:
ST – Smarrimento di una o entrambe le targhe
FT – Furto/sottrazione di una o entrambe le targhe
DT – Deterioramento di una o entrambe le targhe

Se ancora presente, è necessario consegnare il CDP cartaceo.
Invece, il Certificato di proprietà digitale, può essere recuperato dall’agenzia di pratiche auto.
Se il veicolo è già munito di Documento Unico, non ha il CDP.

I servizio telematici per questa pratica sono:
C02101 DISTRUZIONE TARGA
C02102 FURTO TARGA
C02104 SMARRIMENTO TARGA
C02105 DETERIORAMENTO TARGA

Nel FASCICOLO digitale è necessario inserire:
DENUNCIA (C02102/C02104)
Carta di circolazione italiana
Certificato di proprietà cartaceo
Documento d’identità
Tesserino del codice fiscale

Se il veicolo è stato intestato con una Minivoltura non è possibile effettuare la reimmatricolazione. E’ necessario fare la pratica di Passaggio di proprietà al nuovo acquirente, quindi la pratica di Reimmatricolazione.

Se è presente un’Intestazione temporanea verrà riportata nelle righe descrittive come avviene per le revisioni.

Se il veicolo è cointestato, nel Fascicolo digitale andrà inserita la delega firmata dal comproprietario.

Per le causali ST e FT è necessario attendere che siano passati 15gg dalla data di presentazione della Denuncia. Presenti la pratica il 16esimo giorno.
Riteniamo sia necessario attendere 15gg anche in presenza di un Verbale di ritrovamento del veicolo sprovvisto di targhe.