A seguito della morte del proprietario del veicolo è necessario fare una pratica di Accettazione di eredità.
La successione si apre nel momento della morte e nel luogo in cui questi aveva l’ultima residenza anagrafica.
L’eredità si devolve per legge – Successione legittima o per testamento – Successione Testamentaria.
Con il Testamento il de cuius dispone del proprio patrimonio, disciplinando con quali modalità gli eredi gli subentreranno dopo la morte. Può inoltre istituire uno o più legati, attribuendo singoli beni a uno o a più soggetti.
Titolo idonei alla trascrizione dell’accettazione di eredità
- Atto di accettazione di eredità redatto nella forma della scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, o mediante atto pubblico.
- Verbale di pubblicazione del testamento in copia autentica conforme e in bollo, contenente anche l’accettazione espressa.
Qualora l’atto di accettazione sia redatto o autenticato dal notaio con atto separato dal verbale di pubblicazione, occorre allegare anche la copia autentica del testamento o dell’estratto del testamento. - Atti di divisione negoziale tra gli eredi o a seguito di domanda giudiziale, o di divisione per disposizione testamentaria.
In questi casi è possibile trascrivere il solo atto di divisione con assegnazione del bene direttamente a favore dell’erede beneficiario. - Estratto autentico del testamento nel caso di legato. Per l’acquisto del bene oggetto di legato non occorre l’accettazione da parte del legatario.
Non sono trascrivibili gli atti aventi natura meramente fiscale, come ad esempio la denuncia di successione e il versamento della relativa imposta.
Nella dichiarazione di accettazione l’erede/gli eredi deve/devono dichiarare la qualità di unico/i erede/i e l’indicazione che il de cuius è deceduto senza lasciare testamento ai sensi degli artt. 46 e 47 L. 445/2000.
La rinuncia all’eredità
Qualora uno o più degli eredi abbiano rinunciato all’eredità, alla pratica deve essere allegata copia dell’atto di rinuncia all’eredità, che deve rivestire la forma dell’atto pubblico o dell’atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale dove si è aperta la successione. In alternativa può essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta rinuncia all’eredità con gli estremi dell’atto iscritto nel registro delle successioni presso il Tribunale (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000).
L’atto di rinuncia all’eredità deve essere allegato alla pratica quando sono presenti altri eredi che accettano, ma non è trascrivibile al PRA.
Il chiamato che rinunci all’eredità può sospendere il pagamento del Bollo auto chiedendo l’annotazione della Perdita di possesso allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l’avvenuta rinuncia all’eredità con gli estremi di riferimento dell’atto depositato presso la Cancelleria del Tribunale e la dichiarazione di indisponibilità del veicolo.
Quando ci sono più eredi
In presenza di più eredi è possibile redigere un unico Atto di accettazione che indichi tutti i nominativi e procedere alle autentiche della sottoscrizione anche in momenti diversi.
In alternativa è possibile trascrivere l’accettazione di eredità allegando più Atti di accettazione. In questo caso si avrà una pratica di trascrizione dell’accettazione dell’eredità basata su atti distinti e la data di efficacia sarà quella dell’ultimo atto di accettazione in ordine temporale. La richiesta di pratiche di trascrizione dei singoli atti di accettazione, però, dovrà essere effettuata contestualmente con una sola formalità.
Quando ci sono eredi minorenni
In presenza di coeredi minori di età può accadere che il giudice autorizzi il coniuge superstite a intestarsi l’intero veicolo a proprio favore.
In questo caso le pratiche da trascrivere al fine di garantire la continuità della trascrizione sono sempre due: l’Accettazione dell’eredità a favore degli eredi e poi il trasferimento della quota ereditaria del coerede minore a favore del genitore superstite, come da autorizzazione del giudice tutelare.
L’accettazione di eredità con il beneficio di inventario
L’erede che non voglia confondere il patrimonio del defunto con quello personale può accettare l’eredità con beneficio di inventario. In questo modo risponderà degli eventuali debiti del defunto solo nei limiti di valore del patrimonio ereditato.
Sono obbligati ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario, che deve rivestire la forma solenne della dichiarazione ricevuta dal notaio (atto pubblico notarile) o dal cancelliere del Tribunale del circondario (art. 484 c.c.). e previa autorizzazione del giudice i soggetti incapaci di agire legalmente (minori di età, interdetti e inabilitati)
L’Atto di accettazione deve essere sottoscritto, in nome e per conto dell’incapace, da colui che ha la rappresentanza legale (ad esempio genitori che esercitano la potestà genitoriale sui minori, tutore nominato dal giudice, l’amministratore di sostegno).
Sono obbligati ad accettare con beneficio d’inventario anche le Persone giuridiche (escluse le società), le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti ai quali sia stata devoluta l’eredità.
L’accettazione eredità e contestuale vendita
L’Atto di accettazione di eredità può contenere anche la contestuale dichiarazione di vendita del bene ereditato. In questo caso sulla base del medesimo atto potrà essere trascritta sia l’accettazione di eredità che il successivo trapasso auto a terzi. È sufficiente che tale atto sia sottoscritto dall’erede o dagli eredi che vendono il bene.
Il Curatore dell’eredità giacente
Se gli eredi non accettano immediatamente l’eredità, l’autorità giudiziaria può nominare un Curatore che conservi l’integrità del patrimonio. Il Curatore, previa autorizzazione del giudice, può procedere al pagamento di eventuali debiti del de cuius alienando i beni ereditari.
In caso di autentica di un Atto di vendita eseguito dal Curatore dell’eredità giacente, occorre acquisire il Provvedimento di nomina a Curatore e l’Autorizzazione del giudice tutelare.
L’Esecutore testamentario
L’Esecutore testamentario, nominato nel testamento dal de cuius, può alienare i beni dell’eredità, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. In questo caso insieme all’atto di vendita è necessario che venga presentato il testamento nel quale è stato nominato l’esecutore testamentario con la relativa accettazione dell’incarico effettuata presso la Cancelleria del Tribunale e il provvedimento del giudice di autorizzazione alla vendita.
Se il testatore ha conferito all’esecutore testamentario espressa autorizzazione alla vendita del bene, non è necessaria l’autorizzazione del giudice in quanto l’atto di alienazione rientra nelle disposizioni di ultima volontà.
L’erede con cittadinanza estera e NON iscritto AIRE
In questo caso è possibile solo chiedere la Radiazione per esportazione del veicolo o effettuare una pratica di Accettazione di eredità con contestuale vendita.
La Radiazione del veicolo intestato al defunto
Gli eredi possono procedere alla Radiazione per demolizione del veicolo intestato al de-cuius allegando copia della dichiarazione sostitutiva degli eredi, o fare una pratica di Radiazione per esportazione allegando l’Atto di accettazione di eredità non trascritto.
La Perdita di possesso effettuata dagli eredi
Gli eredi che non hanno rinvenuto il veicolo nel patrimonio ereditario, possono chiedere la Perdita di possesso, ai soli fini fiscali, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 l 445/2000, indicando di non avere rinvenuto il veicolo nella massa ereditaria. La dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti gli eredi (una per ogni erede).
Il Rientro in possesso effettuato dagli eredi
Qualora l’erede dovesse presentare una pratica di Rientro in possesso relativa ad un veicolo sul quale risulta annotata la Perdita di possesso, la stessa potrà essere presentata dall’erede/i solo contestualmente alla pratica di Accettazione dell’eredità.