Per evitare che il curatore fallimentare o l’assemblea dei creditori possa chiedere la restituzione dell’auto (o dell’equivalente in denaro), non è sufficiente che sia stato autenticato l’atto di vendita ma è necessario che sia stato trascritto il trapasso auto prima della dichiarazione di fallimento.
Infatti il curatore fallimentare può iscrivere nel PRA la procedura di concordato preventivo o di fallimento per tutti i veicoli di proprietà dell’impresa. Questa notizia è facilmente conoscibile attraverso una Visura PRA.
Qualsiasi trapasso auto, effettuato dopo l’iscrizione del fallimento, non è opponibile ai creditori. Questo significa che l’auto, anche se acquistata in buona fede, deve tornare a far parte della massa fallimentare.
Se non è possibile la materiale restituzione dell’auto, per esempio potrebbe essere stata nel frattempo distrutta, è necessario restituire al curatore fallimentare l’equivalente in denaro del valore dell’auto.
Non importa se l’atto di vendita è stato autenticato prima dell’iscrizione del fallimento, quello che conta è che la data di trascrizione del trapasso auto sia anteriore alla data di iscrizione del fallimento.
Lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) può effettuare nell’arco di pochi minuti:
- Visura PRA
- Autentica dell’atto di vendita
- Trascrizione del trapasso auto
In questo modo è impossibile che vengano iscritti fallimenti nell’arco di tempo che separa la data di autentica dall’effettiva trascrizione del trapasso auto al PRA.